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Crediti d’imposta LND, ecco tutto quello che c’è da sapere per fronteggiare l’emergenza Covid-19

Ecco tutti i crediti d'imposta disponibili per le realtà sportive della Lega Nazionale Dilettanti. Dettagli e modalità.

scritto da La redazione RdC
27/12/2020 16:22:42
in Oltre il calcio
Reading Time: 12minuti
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ROMA. Oggi il Vax Day, e la speranza che possa essere davvero il punto di svolta nella lotta al Covid-19 cresce ora dopo ora, intanto nei giorni scorsi il Centro Studi Tributari della LND ha aggiornato tutte le realtà sportive afferenti alla lega in merito alle varie misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica.

I CREDITI D’IMPOSTA

Definiti dunque vari crediti d’imposta validi per i canoni di locazione, per le spese di adeguamento e di sanificazione degli ambienti di lavoro, per le spese di sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione, per il superbonus valido per spese per interventi di efficientamento energetico, per le spese di pubblicità e sponsorizzazione sportiva. Di seguito riportiamo un riepilogo della normativa e modalità di fruizione dei singoli crediti d’imposta.

1 – Credito d’imposta per canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo

Normativa e prassi – Art. 28 D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77 – Art. 77 D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito in L. 13 ottobre 2020, n. 126 – Art. 8 D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 – Circolari, Risoluzioni e Provvedimenti Agenzia delle Entrate anno 2020: Circolare n.14/E del 6 giugno; Risoluzione n. 32/E del 6 giugno; Provvedimento n. 250739/2020 del 1° luglio; Risoluzione n. 39/E del 13 luglio; Circolare n. 25/E del 20 agosto; Risoluzione n. 68/E del 20 ottobre- Provvedimento n. 2020/378222 del 14 dicembre.

Ambito soggettivo – L’art. 28 D.L. n. 34/20 ha previsto che ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi e compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto (15 maggio 2020), spetta un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessioni di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, ecc. Rientrano tra i destinatari dell’agevolazione gli enti non commerciali. Per questi ultimi soggetti (ASD) la disposizione è applicabile anche nel caso in cui gli immobili locati siano utilizzati ai fini dell’attività istituzionale; qualora l’ente non commerciale non svolga alcuna attività commerciale nell’immobile utilizzato ai soli fini istituzionali, non è richiesta la verifica del calo del fatturato con riferimento all’attività istituzionale. Il credito d’imposta spetta anche per i canoni derivanti da contratti di sublocazione (Risoluzione n. 68/E del 20 ottobre 2020).

Ambito oggettivo – Il credito d’imposta – Art. 28 – è pari al 60% del canone di locazione degli immobili ad uso non abitativo. L’importo da prendere in considerazione è quello versato in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020. Con l’Art. 77, comma 1, lett. b), del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, il credito è stato esteso anche al mese di giugno 2020 e, infine, con l’Art. 8 del D.L. n. 137 del 28 ottobre 2020, il credito è stato esteso anche ai canoni relativi ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020. Quest’ultima agevolazione, però, si applica esclusivamente alle imprese, compresi gli enti non commerciali, relativamente ai soli immobili in cui viene esercitata l’attività commerciale. Il credito d’imposta spetta a condizione che il soggetto beneficiario abbia subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi in ciascuno dei mesi considerati per almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente. Può verificarsi il caso, ad esempio, che il credito spetti solo per uno o più mesi e non per tutti e quattro. La condizione del calo del fatturato si applica esclusivamente ai locatari esercenti attività economica. Per gli enti non commerciali non è prevista tale verifica con riferimento all’attività istituzionale. Per questi soggetti il requisito da rispettare ai fini della fruizione del credito, oltre a non aver conseguito flussi reddituali superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente, è quello della destinazione non abitativa dell’immobile destinato allo svolgimento dell’attività istituzionale. Nel computo dei 5 milioni di euro vanno considerati i soli proventi con rilevanza ai fini IRES: Sono, pertanto, esclusi i ricavi derivanti da attività aventi i requisiti di cui ai commi 3,5, 6 e 7 dell’Art. 148 TUIR (proventi decommercializzati). Per gli enti non commerciali che non dispongono di partita IVA il credito d’imposta va determinato sull’importo del canone d’affitto al lordo dell’IVA. Il credito d’imposta spetta esclusivamente per i canoni effettivamente pagati nel 2020.

Misura del credito d’imposta – Il credito d’imposta è pari al 60% dei canoni di locazione degli immobili a destinazione non abitativa versati entro il 2020, a prescindere dalla specifica decorrenza del periodo d’imposta 2020, in relazione ai mesi agevolabili.

Utilizzo del credito d’imposta – Il credito d’imposta – art. 28 – è utilizzabile:
1- in compensazione, ai sensi dell’Art. 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 242, con Mod. F 24 da presentarsi esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate, con il codice tributo 6920 (Risoluzione A/E n. 32/E) da esporre nella Sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”; il campo “anno di riferimento” è quello per il quale è riconosciuto il credito (2020).
2- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa. Il credito spettante e i relativi utilizzi andranno indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale la spesa relativa ai canoni agevolabili si considera sostenuta, specificando sia la quota utilizzata in dichiarazione sia la quota compensata tramite Mod. F 24;
3- il credito può essere ceduto. La cessione può avvenire a favore del locatore oppure di altri soggetti. Nell’ipotesi in cui il credito d’imposta sia oggetto di cessione, necessita in primo luogo l’accettazione da parte del cessionario del credito d’imposta. Con il comma 5-bis, introdotto all’Art. 28 dalla Legge di conversione, è stato stabilito che il conduttore può cedere il credito d’imposta al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone.

Procedure per l’utilizzo del credito d’imposta – I crediti d’imposta utilizzabili in compensazione dal cessionario sono quelli risultanti dalle comunicazioni inviate dal cedente all’A/E, secondo le modalità del Provvedimento del 1° luglio 2020. Affinché i crediti possano essere utilizzati in compensazione è necessario che il cessionario proceda all’accettazione dei crediti medesimi, tramite l’apposita “Piattaforma cessione crediti” disponibile nell’area riservata del sito internet dell’A/E. Utilizzando il Modello apposito di “Comunicazione della cessione dei crediti d’imposta riconosciuti per fronteggiare l’emergenza da COVID-19”, di cui al Provvedimento del Direttore A/E del 1° luglio 2020 – n. 250739/2020, – reperibile, con le relative istruzioni per la compilazione, sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it., il soggetto beneficiario del credito d’imposta, che cede il credito, deve presentare la comunicazione dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 all’Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
I cessionari utilizzano i crediti d’imposta con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente. Nel caso in cui il cessionario intenda utilizzare i crediti in compensazione con Mod. F 24, questo va presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’A/E, a decorrere dal giorno successivo alla comunicazione della cessione, utilizzando il codice tributo 6931 (Risoluzione n. 39/E) da riportare nella casella “Erario”. La quota dei crediti ceduti che non è utilizzata entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata la cessione non può essere utilizzata negli anni successivi, né richiesta a rimborso ovvero ulteriormente ceduta.
A seguito della norma recata dall’Art. 77 del D.L. n. 104/2020, convertito in Legge n. 126 del 13 ottobre 2020, che ha introdotto il credito anche per i mesi di ottobre/dicembre 2020, con provvedimento n. 2020/378222 del 14 dicembre 2020, è stato approvato il nuovo modello di comunicazione della cessione dei crediti.

2 – Credito d’imposta per spese di adeguamento e di sanificazione degli ambienti di lavoro

Normativa e prassi – Art. 120 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77 – Circolare Agenzia delle Entrate n. 20/E del 10 luglio 2020; Provvedimento Direttore A/E n. 259854/2020del 10 luglio 2020.

Ambito soggettivo – Art. 120 – soggetti esercenti attività d’impresa, arti o professioni in luoghi aperti al pubblico, associazioni, fondazioni, enti privati, compresi enti del Terzo Settore, compresi quelli che non esercitano in modo prevalente ed esclusivo un’attività commerciale.

Ambito oggettivo – Art. 120 – interventi necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del Covid-19, quali quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi, mense, spazi medici e quelli per l’acquisto di strumenti e tecnologie necessari allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura (termoscanner) dei dipendenti e degli utenti, compresi i programmi software, videoconferenza, ecc…

Misura del credito d’imposta – Art. 120 – Il credito d’imposta è previsto nella misura del 60% delle spese ammissibili sostenute nel 2020 per un massimo di 80.000,00 euro. Pertanto, l’ammontare del credito non può superare l’importo di 48.000,00 euro. L’importo delle spese è considerato al netto IVA salvo che questa sia indetraibile, nel qual caso l’imposta va inclusa nel costo fiscale dei beni su cui commisurare il credito d’imposta. Le spese devono essere sostenute nell’anno 2020.

Utilizzo del credito d’imposta – Art. 120 – Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’Art. 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (Mod. F 24) o, in alternativa, entro il 31 dicembre 2021, può essere ceduto ad altri soggetti. L’utilizzo può aver luogo solo successivamente al sostenimento delle spese agevolabili e soltanto a decorrere da 1° gennaio 2021 e non oltre il 31 dicembre 2021. Stante l’utilizzo dal 1° gennaio 2021 non è stata ancora emanata la Risoluzione A/E con l’istituzione del codice tributo. Il credito d’imposta spettante e i corrispondenti utilizzi andranno indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, specificando sia la quota compensata tramite F 24 sia la quota ceduta.

Procedure per l’utilizzo del credito d’imposta – Art. 120 – Per fruire del diritto al credito d’imposta “adeguamento” deve essere inviata comunicazione all’Agenzia delle Entrate indicando l’ammontare delle spese sostenute che danno diritto al credito. Il modello di “Comunicazione delle spese di adeguamento degli ambienti di lavoro e/o per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione” e le relative istruzioni sono reperibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it dell’Agenzia delle Entrate. La comunicazione deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate in via telematica, utilizzando il modello di cui sopra, direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate o il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia stessa. A seguito della presentazione della comunicazione è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti. Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10 luglio 2020 è stato precisato che la comunicazione del credito “adeguamento” – Art. 120 – va effettuata dal 21 luglio 2020 al 30 novembre 2021.

3 – Credito d’imposta per le spese di sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione

Normativa e prassi – Art. 125 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77 – Art. 31, comma 4-ter del D.L. n. 104 del 14 agosto 2020, convertito in Legge n.126 del 13 ottobre 2020 – Circolari Agenzia delle Entrate anno 2020: n. 20/E del 10 luglio; n. 25/E del 20 agosto, punto 3.2- Provvedimenti del Direttore A/E: n. 259854/2020 del 10 luglio – n.302831/2020 dell’11 settembre – Risoluzione A/E n. 52/E del 14 settembre – Provvedimento Direttore A/E n. 2020/38113 del 16 dicembre 2020.

Ambito soggettivo – Art. 125 – Imprenditori individuali e società di persone che producono redditi d’impresa, enti e società di capitali (SSD), persone fisiche e associazioni che esercitano arti e professioni producendo redditi di lavoro autonomo, enti non commerciali (ASD), compresi gli enti del Terzo Settore. Per quanto concerne gli enti non commerciali, compresi quelli che non esercitano in modo prevalente ed esclusivo un’attività commerciale, l’agevolazione è concessa a prescindere dalla tipologia di attività svolta (Circolare n. 20/E, punto 2.1).

Ambito oggettivo – Il credito d’imposta – Art. 125 – per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione spetta in relazione alle spese sostenute nel 2020: a) per la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale o per la sanificazione degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività; b) per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari), prodotti detergenti e disinfettanti, dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (barriere e pannelli protettivi).

Misura del credito d’imposta – Il credito d’imposta è concesso nella misura del 60% delle spese ammissibili sostenute e il limite massimo del credito non può superare l’importo di 60.000,00 euro. Detto limite è riferito all’importo del credito d’imposta e non a quello delle spese ammissibili. Pertanto, l’ammontare del credito nella misura del 60% delle spese spetterà ove l’ammontare complessivo delle spese ammissibili sia inferiore o uguale a 100.000,00 euro. Diversamente, nel caso in cui dette spese siano superiori a tale ultimo importo, il credito spettante sarà, sempre, pari al limite massimo di 60.000,00 euro. Il calcolo del credito spettante va effettuato sulla spesa ammissibile al netto dell’IVA, mentre l’IVA indetraibile va inclusa nel costo fiscale dei beni cui commisurare il credito d’imposta. Il limite complessivo di spesa per il bilancio dello Stato è stato fissato, con l’Art. 125, in 200 milioni di euro con la conseguenza che l’ammontare del credito richiesto è ridotto in relazione alle richieste il cui importo complessivo eccede il predetto limite di 200 milioni di euro. Con Provvedimento Direttore A/E n. 302831/2020 dell’11 settembre 2020 è stata fissata la percentuale di agevolazione effettivamente spettante nella misura del 15,64%. Con l’Art. 31, comma 4-ter del D.L. n. 104 del 14 agosto 2020, convertito in Legge n. 126 del 13 ottobre 2020, la suddetta spesa di 200 milioni di euro è stata incrementata di 403 milioni di euro. Di conseguenza, con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n.2020/38113 del 16 dicembre 2020, è stata rideterminata la misura percentuale di fruizione del credito d’imposta che dal 15,64% passa al 47,1617%. Pertanto, se il credito indicato con il Modello di “Comunicazione” ammonta a 60.000,00 euro, l’importo è fruibile nella misura del 47,16% pari a 28.297,00 euro.

Utilizzo del credito d’imposta – Il credito d’imposta – Art. 125 – è utilizzabile successivamente al sostenimento delle spese agevolabili:
– in compensazione ai sensi dell’Art. 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (Mod. F 24);
– nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa; o, in alternativa
– entro il 31 dicembre 2021 può essere ceduto ad altri soggetti.
Il Mod. F 24 con l’utilizzo del credito d’imposta deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, con il codice tributo 6917 – Sez. Erario – Anno 2020 – (Risoluzione A/E n. 52/E del 14 settembre 2020). Il credito spettante e i corrispondenti utilizzi vanno indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale la spesa si considera sostenuta, specificando sia la quota utilizzata in dichiarazione sia quella compensata tramite Mod. F 24 sia quella ceduta. Come espressamente menzionato nel comma 1 e nel comma 2, lett. d), dell’Art. 122 del “Decreto Rilancio”, il credito d’imposta può essere ceduto e la cessione è esercitabile fino al 31 dicembre 2021.

Procedure per l’utilizzo del credito d’imposta – Art. 125 – Per fruire del diritto al credito d’imposta “sanificazione” deve essere inviata comunicazione all’Agenzia delle Entrate indicando l’ammontare delle spese sostenute che danno diritto al credito. Il modello di “Comunicazione delle spese di adeguamento degli ambienti di lavoro e/o per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione” e le relative istruzioni sono reperibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it dell’Agenzia delle Entrate. La comunicazione deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate in via telematica, utilizzando il modello di cui sopra, direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate o il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia stessa. A seguito della presentazione della comunicazione è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti. Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10 luglio 2020, è stato precisato che la comunicazione del credito sanificazione – Art. 125 – va effettuata dal 21 luglio 2020 al 7 settembre 2020.

4 – Superbonus 110% per interventi per efficientamento energetico

L’art. 119 del D.L. n. 34/2020, è stato integrato con la Legge di conversione del Decreto n. 77 del 17 luglio 2020, con l’introduzione, al comma 9, della lett. e), che prevede che il beneficio del superbonus del 110% si applica alle ASD e SSD, iscritte nel Registro CONI, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili adibiti a spogliatoi.

5 – Credito d’imposta per spese di pubblicità e sponsorizzazione sportiva

Normativa – Art. 81 del D.L. n. 104 del 14 agosto 2020, convertito in Legge n. 126 del 13 ottobre 2020.

Ambito soggettivo – Le imprese, a prescindere dalla loro forma giuridica, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che, per l’anno 2020, effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, in favore di Leghe, che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche, ovvero di Società Sportive Professionistiche, Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche iscritte nel Registro CONI, operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attività giovanile, con esclusione delle ASD/SSD che aderiscono al regime forfettario previsto dalla Legge n. 398 del 1991. Detti soggetti devono aver incamerato ricavi commerciali, relativi al periodo d’imposta 2019, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000,00 euro e fino ad un massimo di 15 milioni di euro.

Ambito oggettivo – Investimenti in campagne pubblicitarie di importo complessivo non inferiore a 10.000,00 euro, effettuati a decorrere dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, eseguiti con strumenti finanziari tracciabili. Per il beneficio sono stati accantonati importi nel limite massimo di 90 milioni di euro.

Misura del credito d’imposta – Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 50% degli investimenti effettuati nel periodo del secondo semestre 2020. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili – 90 milioni di euro stanziati – rispetto alle richieste ammesse, si procede, come è avvenuto per il credito d’imposta sulle spese di sanificazione, alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d’imposta, calcolato ai sensi del presente articolo, con un limite individuale per soggetto pari al 5% del totale delle risorse annue.

Utilizzo del credito d’imposta e relative procedure – Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione – Mod. F 24 -, ai sensi dell’Art. 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, previa istanza diretta al Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui sopra, con particolare riguardo, tra l’altro, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio e alla documentazione richiesta, saranno stabiliti con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze. Il corrispettivo sostenuto per le spese in argomento costituisce, per il soggetto erogante, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine, dei prodotti o servizi del soggetto erogante mediante una specifica attività della controparte.

Tags: CoronavirusGoverno ItalianoLND
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