ROMA. Nei giorni scorsi la Lega Nazionale Dilettanti attraverso la Circolare n. 3-2021 del Centro Studi Tributari ha chiarito vari aspetti legati al credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro ex art. 120 del Decreto Legge n. 34/2020 e all’istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione.
INTRODOTTO IL CODICE TRIBUTO
Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 gennaio 2021, sono state apportate alcune modifiche al precedente Provvedimento n. 259854 del 10 luglio 2020 che ha definito i criteri, le modalità e i termini di applicazione, fruizione e cessione del credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, fino ad un massimo di 80.000,00 euro, di cui all’art. 120 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, convertito in Legge n. 77 del 17 luglio 2020. Con la successiva Risoluzione n. 2/E dell’11 gennaio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite Mod. F 24, del credito stesso.
SOGGETTI INTERESSATI E MISURA
Come è stato riportato nella Circolare LND n. 57 del 20 maggio 2020, l’art. 120 del D.L. n.34 in oggetto ha riconosciuto ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, alle Associazioni, e agli altri Enti privati, compresi gli Enti del Terzo Settore, un credito d’imposta, in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di spese ammissibili fino a 80.000,00 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi, mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l’acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.
PRESENTAZIONE, SCADENZE E CESSIONE
A seguito delle modifiche apportate al Provvedimento del 10 luglio 2020, le modalità per la fruizione del credito d’imposta sono quelle di seguito specificate. Deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, utilizzando il modello reperibile sul sito dell’Agenzia, la comunicazione delle spese sostenute entro il 31 maggio 2021 (in precedenza era previsto il termine del 31 dicembre 2021). Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, dal giorno lavorativo successivo alla corretta ricezione della relativa comunicazione e, in ogni caso, dal 1° gennaio 2021 e non oltre il 30 giugno 2021 (in precedenza era previsto il termine finale del 31 dicembre 2021). Il credito d’imposta può essere ceduto, in alternativa all’utilizzo diretto del beneficiario, a soggetti terzi, con facoltà di successiva cessione, entro il 30 giugno 2021 (in precedenza il termine era fissato al 31 dicembre 2021). I cessionari utilizzano il credito d’imposta esclusivamente in compensazione entro il 30 giugno 2021 (in precedenza era previsto il termine del 31 dicembre 2021). La quota del credito d’imposta che non è utilizzata dal cessionario non può essere ulteriormente ceduta successivamente al 30 giugno 2021 (in precedenza il termine era fissato al 31 dicembre 2021).
INDICAZIONI UTILI
Per consentire ai beneficiari e agli eventuali cessionari l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in argomento, tramite il Modello F 24, è stato istituito il seguente codice tributo: “6918” denominato “Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro” – articolo 120 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34”. In sede di compilazione del Mod. F 24, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” del Mod. F 24 deve essere sempre indicato il valore “2021”. E’ opportuno far rilevare che il credito d’imposta in argomento differisce da quello di cui all’art. 125 del medesimo Decreto Legge n. 34, concesso per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, fino ad un massimo di 60.000,00 per ciascun beneficiario, del quale è stata data notizia con precedenti Circolari della Lega Nazionale Dilettanti.
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