NAPOLI. Nella giornata di ieri la Corte Sportiva d’Appello Territoriale si è riunita per discutere i vari reclami riguardanti sfide e sanzioni dei campionati dilettantistici campani e di settore giovanile. Nella riunione tenutasi a Napoli ecco le decisioni adottate:
- Ricorso della società ASD Real Agro Aversa avverso C.U.37 del 31.10.2019 – gara Real Agro Aversa / Acerrana del 23.10.2019 – ammenda di 400,00 euro – Coppa Italia Dilettanti. Relativamente all’impugnativa della sanzione dell’ammenda inflitta dal G.S.T. per il comportamento tenuto dai tifosi della società reclamante. La Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera di rigettare il reclamo, ordina di addebitare la tassa.
- Ricorso della società ASD Pol. Rofrano avverso C.U.37 del 31.10.2019 – gara Rofrano / Gregoriana del 26.10.2019 – Squalifica per dieci gare calciatore Torre Alessio – Campionato di Prima Categoria. La Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera di accogliere il reclamo e per l’effetto riduce la squalifica inflitta al calciatore Torre Alessio a (7) sette giornate effettive di gara, nulla per la tassa reclamo.
- Ricorso della società ASD Raffaele Sergio Academy avverso C.U.25 del 31.10.2019 – gara ASD Pasquale Foggia / ASD Raffaele Sergio Academy del 13.10.2019 – Under 15 Regionale. La Corte Sportiva di Appello Territoriale dispone la convocazione della società A.S.D. Pasquale Foggia per l’udienza del 18.11.2019.
- Ricorso della società ASD Puteolana 1902 avverso C.U.34 del 24.10.2019 – gara ASD Puteolana 1902 / ASD Afro Napoli United del 16.10.2019 – Inibizione fino al 24.02.2020 dirigente sig. Casapulla Emanuele – Coppa Italia Dilettanti. La Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera di confermare il provvedimento del G.S.T. nella sua integralità, dispone addebitare la tassa.
- Ricorso della società ASD Sporting Venticano avverso C.U.37 del 31.10.2019 – gara ASD Real San Nicola Manfredi / Sporting Venticano del 27.10.2019 – Squalifica calciatore Santangelo Francesco – Campionato di Seconda Categoria Girone C. La Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera di rigettare il reclamo e conferma la sanzione disciplinare adottata dal GST, ordina di addebitare la tassa.
- Ricorso della società ASD Victoria Marra avverso C.U.7/GST del 29.10.2019 – gara ASD Victoria Marra / Atletico Pagani del 12.10.2019 – Campionato di Prima Categoria. La Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera di accogliere il reclamo e rimette gli atti al G.S.T. per le determinazioni del caso.
- Ricorso del Presidente ASD Santa Maria Assunta sig. Varone Michele – avverso C.U.34 del 24.10.2019 – gara ASD S.Maria Assunta / Libertas Casalnuovo del 20.10.2019 – Campionato di Prima Categoria. La Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera di rigettare il reclamo, ordina di addebitare la tassa. Così deciso in Napoli, in data 11.11.2019
- Ricorso della società ASD Cava United Football Club avverso C.U.7/GST del 29.10.2019 – gara ASD Sporting Pontecagnano / Cava United FBC del 14.10.2019 – Campionato under 19 élite. La Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera di accogliere il reclamo e per l’effetto infligge la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3 a carico della società Sporting Pontecagnano; di inibire il dirigente accompagnatore sig. Grimaldi Vincenzo fino a tutto il 30.11.2019 ed euro 100,00 (cento) di ammenda alla società Sporting Pontecagnano; nulla per la tassa reclamo.