Nella serata di ieri ufficializzate le decisioni del Tribunale Federale Territoriale e della Corte Sportiva d’Appello Territoriale. Buone notizie per Afragolese e Frattese che vedono accolti i reclami per la riduzione della squalifica di Biancardi, i rossoblu, e di Ciraramella, i nerostellati. Cattive notizie invece per il Gladiator al quale viene comminata un’ammenda di 400 Euro.
Ecco di seguito i provvedimenti per quanto riguarda il girone A di Eccellenza:
TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:
Sig. Innocenzo Lombardi, presidente della A.s.d. Gladiator 1924, per rispondere della
violazione degli artt. 1bis, comma 1, 8, comma 15 del C.G.S. e 94 ter, comma 13 delle NOIF,
(per non aver effettuato nei trenta giorni dalla data della pubblicazione del C.U. n.2/2017 del
23.02.2017, il pagamento di quanto disposto dal Collegio Arbitrale presso la LND, in favore
del tecnico sig. Antonio Carannante; La società Asd Gladiator 1924, per la violazione di cui
all’art.4, comma 1 del C.G.S., per le violazioni addebitate al proprio presidente.
La Asd Gladiator 1924, ed il suo Presidente Sig. Innocenzo Lombardi, facevano pervenire memorie
difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata
per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione delle
responsabilità dei deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: per il
Presidente Innocenzo Lombardi la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per la società Asd
Gladiator 1924 € 400,00 di ammenda e punti uno (1) di penalizzazione.
Il T.F.T. udito il Presidente Lombardi e letti gli atti, ritiene il deferimento solo parzialmente fondato. Invero, la P.F. deferisce il sig. Lombardi per non aver eseguito la decisione del collegio arbitrale della Lnd dei trenta giorni dalla pubblicazione del C.U. n.2/2017 avente data 23/2/2017 il termine perentorio per l’adempimento in questione, è riportato in data 25/3/2017 ma risulta deliberatamente provato che, alla data in questione il Presidente della Asd Gladiator non era il deferito bensì il sig. Pasquale Corvino.
A quest’ultimo va imputato l’inadempimento del nodo del collegio arbitrale avente i termine numerale di trenta giorni. Risulta determinato, infatti, che il sig. Lombardi veniva nominato il Presidente della società Asd Gladiator solo con il verbale di assemblea del 25/7/2017. A carico del deferito, pertanto, non appare contestabile la violazione asserita, avente diversi soggetti e persone.
Il deferimento appare, invece, fondato in relazione alle dedotte responsabilità oggettive della società, tuttavia, dell’inadempimento del Presidente della stessa, all’epoca dell’avvenuta condotta omissiva, ovvero del sig. Corvino Pasquale così come risulta dall’organigramma della società comunicato al C.R. Campania per la stagione sportiva 2017/2018 proprio dal citato Corvino, nella qualità di legale rappresentante della Asd Gladiator. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,
DELIBERA
di prosciogliere il Sig. Lombardi Innocenzo per le ragioni di cui in argomentazioni; di ritenere la società Asd Gladiator responsabile ai sensi dell’art.4 comma 1 C.G.S. e di affidare a questa la sanzione di € 400,00 di ammenda. Di inviare gli atti alla P.F. al fine di valutare la sussistenza dei presupposti per il deferimento nei confronti del sig. Corvino Pasquale,
Presidente della società alla data dell’inadempimento della pronuncia del collegio arbitrale di
cui al C.U. n.2/2017. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE
RIUNIONE DEL 8 OTTOBRE
Componenti: Avv.ti: E. Russo (VicePresidente); N. Di Ronza, S. Selvaggi, F. Mottola, I. Simeone, G.M. Benincasa, M. Sepe.
Reclamo VIS AFRAGOLESE 1944 in riferimento al C.U. n. 33 del 27/09/2018 – Gara: Vis
Afragolese 1944 – Afro Napoli United del 23/09/2018. Campionato Eccellenza.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il reclamo sentito il legale di fiducia, che aveva
presentato rituale richiesta di audizione, visti gli atti ufficiali, rileva che il reclamo va accolto. Invero,
la società Vis afragolese 1944 proponeva ritualmente reclamo avverso la sanzione disciplinare,
adottata dal G.S. con delibera pubblicata sul C.U. n.33 del 27/9/2018, con la quale il sig. Biancardi
Marco, calciatore della società reclamante, veniva squalificato per quattro (4) gare effettive.
Il predetto calciatore veniva squalificato per atto di violenza nei confronti di un avversario (art.19,
comma 4 lett. b del C.G.S.) atto in reazione al comportamento violento in precedenza subito da
parte di un avversario. La società reclamante concludeva in via principale per la riduzione della
sanzione disciplinare adottata a due (2) giornate di squalifica in quanto, seppure il calciatore, sig.
Biancardi Marco, reagiva a un comportamento scorretto di un avversario, in realtà poneva in essere una condotta non violenta ma di difesa e reazione a quella testa in essere dall’avversario e con il solo scopo di allontanarlo dalla sua persona; in via subordinata, la società reclamante chiedeva la riduzione a tre (3) giornate effettive equiparando la sanzione a quella adottata nei confronti del calciatore avversario che per primo aveva tenuto una condotta antisportiva.
Questa C.S.A.T. dopo aver esaminato la delibera del G.S. ed il reclamo proposto, ritiene che il comportamento del sig. Biancardi Marco sia un comportamento scorretto al pari di quello tenuto dall’avversario nei confronti del quale è stata adottata la sanzione disciplinare della squalifica per tre (3) giornate effettive di gara, per cui, anche alla luce di precedenti giurisprudenziali di questa Corte, ritiene di accogliere il ricorso. P.Q.M. la Corte Sportiva D’Appello Territoriale.
DELIBERA
Di accogliere il reclamo e per l’effetto riduce la squalifica al sig. Biancardi Marco, a
complessive tre (3) giornate di gara. Nulla per la tassa reclamo.
Componenti: Avv.ti: E. Russo (VicePresidente); N. Di Ronza, S. Selvaggi, F. Mottola, I.
Simeone, G.M. Benincasa, M. Sepe.
Reclamo CIARAMELLA ANDREA (tesserato Frattamaggiore Calcio)- in riferimento al C.U. n. 33
del 27/09/2018 – Gara: Frattamaggiore Calcio – Casoria Calcio 1979 del 19/09/2018. Coppa Italia
Eccellenza. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il reclamo sentito il legale di fiducia, che aveva presentato rituale richiesta di audizione, visti gli atti ufficiali, rileva che il reclamo va accolto.
Invero, Il Sig. Ciaramella Andrea, allenatore tesserato con la società Frattamaggiore Calcio, proponeva reclamo avverso la delibera del G.S., pubblicata su C.U. n.33 del 27/9/2018, con la quale veniva squalificato sino al 26/11/2018 per proteste nei confronti del d.d.g. profferendo frasi che offendevano la correttezza dello stesso.
Il reclamante concludeva per l’accoglimento del ricorso con conseguente riduzione congrua e sensibile della pena irrogata deducendo la eccessiva gravosità e severità della stessa, non ravvisando nella condotta né minacce né, tantomeno, violenza. Deduceva, ancora il
reclamante che il comportamento tenuto dallo stesso bene poteva riconfigurarsi entro i limiti della irriguardosità e della scorrettezza per cui giustificata appariva la richiesta di sensibile riduzione della pena alla luce anche di precedenti giurisprudenziali di questa Corte D’Appello.
Questa C.S.A.T. , esaminato il referto di gara la delibera del G.S. e il reclamo così come proposta ritiene che quest’ultimo vada accolto dal momento che nel comportamento tenuto del sig. Ciaramella Andrea non si ravvisa né minaccia né violenza per cui il provvedimento del G.S. appare estremamente severo. P.Q.M. la Corte Sportiva D’Appello Territoriale.
DELIBERA
Di accogliere il reclamo e per l’effetto riduce la squalifica al sig. Ciaramella Andrea,
allenatore della soc. Casalnuovo Frattese, che viene squalificato sino a tutto il 21/10/2018.
Restituire tassa reclamo.
Commenta questo post