ROMA. Stamane il Centro Studi Tributari della Lega Nazionale Dilettanti ha diramato una circolare in merito alle misure urgenti introdotte dal Decreto Aiuti Bis che coinvolgono direttamente il mondo dei dilettanti. Il provvedimento del Governo prevede dunque ulteriori misure a sostegno di famiglie ed imprese, tra conferme di alcuni provvedimenti già in essere e nuove indicazioni ecco di seguito il quadro generale per i Dilettanti.
BONUS COLLABORATORI SPORTIVI
Nel settore sportivo non si rilevano novità al di fuori della concessione della indennità una tantum di 200 Euro ai collaboratori sportivi. Sono inclusi tra i beneficiari dell’indennità anche i collaboratori sportivi che abbiano, a suo tempo, beneficiato di almeno una delle indennità previste dai DD.LL. nn. 18, 34 e 104 del 2020 e nn. 41 e 73 del 2021. Ad essi l’indennità sarà erogata automaticamente da Sport e Salute. I collaboratori sportivi, per vedersi riconosciuto il bonus, devono aver conseguito nell’anno 2021 un reddito personale inferiore ai 35mila Euro lordi. L’indennità è concessa anche ad alcuni soggetti che non avevano beneficiato della precedente indennità di 200 Euro, quali i lavoratori autonomi e professionisti iscritti alla gestione separata INPS e alle casse previdenziali, finora esclusi dal beneficio introdotto dal precedente Decreto Aiuti.
LE MISURE NEL SOCIALE
Nel Decreto Aiuti Bis sono state dunque introdotte alcune agevolazioni di carattere sociale che di seguito vi riportiamo:
- Art. 1 – Bonus che riguarda le tariffe dell’energia elettrica per il 4° trimestre 2022, per i clienti domestici svantaggiati e per i clienti domestici che si trovano in gravi condizioni di salute e devono usare apparecchiature mediche elettriche e di un bonus per le tariffe del gas per il 4° trimestre del 2022, per i soggetti economicamente svantaggiati o con disabilità o con almeno 75 anni di età; il bonus viene automaticamente riconosciuto ai nuclei familiari con ISEE fino a 12mila Euro o con almeno 4 figli a carico con ISEE inferiore a 20mila Euro
- Art. 3 – Viene sospesa, fino al 30 aprile 2023, la possibilità per le aziende che forniscono gas ed energia elettrica di modificare unilateralmente il prezzo delle forniture
- Art. 4 – Prolunga per tutto il 4° trimestre del 2022 i tagli agli oneri di sistema per l’energia elettrica
- Art. 5 – Viene ridotta l’IVA del 5% sul gas metano per tutti gli usi civili e industriali nei mesi di ottobre-dicembre 2022
- Art. 8 – Conferma, fino al 20 settembre 2022, il taglio delle accise sul carburante. Le accise sono quindi ridotte di 25 centesimi al litro (considerando l’IVA al 22%, il taglio è di 30,5 centesimi). Inoltre, l’aliquota IVA sul gas naturale per autotrazione è ridotta del 5%
- Art. 12 – Il fringe benefit aziendale, già previsto per il 2020 e 2021 nella misura di 258,23 Euro, raddoppia limitatamente al 2022 a 600 Euro. Trattasi delle iniziative delle aziende per venire incontro ai disagi dei propri lavoratori colpiti dai rincari di luce e gas. L’art. 12 del Decreto Aiuti Bis stabilisce, infatti, che non concorrono a formare il reddito, entro il tetto di 600 Euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonchè le some erogate e rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
- Art. 20 – E’ stata stabilita una riduzione del cuneo fiscale, contributi previdenziali, pari all’1,2% in favore dei lavoratori dipendenti con redditi fino a 35mila Euro lordi annui per il periodo di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2022, compresa la 13ª mensilità
- Art. 21 – Ha stabilito l’anticipo al 1° novembre 2022 della rivalutazione, per l’anno 2021, del 2% delle pensioni di importo lordo annuo fino a 35mila Euro. L’aumento è pari al 100% del 2% per le pensioni fino a quattro volte il trattamento mensile minimo pari a 523,83 Euro (2062 Euro lorde); al 90% per pensioni tra 4 e 5 volte il trattamento minimo (2577,90 lorde); al 75% per pensioni oltre 5 volte il trattamento minimo (oltre 2577,90 Euro). L’aumento non si applica se il trattamento minimo mensile è pari o inferiore a 2692 Euro lordi (35mila euro annui).
- Art. 25 – prevede poi la concessione di un bonus psicologico, consistente in un contributo fino a 600 euro per fruire di sessioni di psicoterapia presso psicoterapeuti iscritti all’Albo. Il bonus è parametrato all’ISEE nella seguente misura: 600 Euro con ISSE fino a 15mila Euro; 400 Euro con ISEE tra 15 e 30mila Euro; 200 Euro con ISEE tra 30 e 50mila Euro. Il bonus consiste in uno sconto in fattura fino a 50 Euro a seduta; la domanda va inoltrata online all’INPS dal 25 luglio al 24 ottobre 2022 o al numero verde 803164.
- Art. 27 – Introduce il bonus trasporti nel limite di 60 Euro per l’acquisto entro il 31 dicembre 2022 di un abbonamento annuale o mensile. Il beneficio è concesso soltanto ai soggetti con ISEE fino a 35mila Euro. La domanda va fatta da settembre a dicembre, entro il 31 dicembre 2022, sul portale www.bonustrasporti.lavoro.gov.it con SPID o CIE. Nella domanda va indicato il nome, cognome e codice fiscale del beneficiario; se questi è minore, il richiedente deve indicare il proprio codice fiscale e attestare che il minore è a suo carico. Va indicato l’importo del bonus a fronte della spesa prevista nonchè il nome del gestore del trasporto pubblico.