• La redazione
  • Pubblicità
  • Privacy Policy
  • Contatti
domenica, Aprile 11, 2021
  • Login
Il resto del calcio
Nessun risultato
Vedi tutti i risultati
  • Serie A
  • Serie B
  • Serie C
  • Serie D
  • Eccellenza
  • Promozione
  • 1ª-2ª-3ª Categoria
  • Coppe
  • Calciomercato
Il resto del calcio
  • Serie A
  • Serie B
  • Serie C
  • Serie D
  • Eccellenza
  • Promozione
  • 1ª-2ª-3ª Categoria
  • Coppe
  • Calciomercato
Nessun risultato
Vedi tutti i risultati
Il resto del calcio
Nessun risultato
Vedi tutti i risultati

Dipartimento per lo sport, ecco tutte le misure contenute nel nuovo DPCM in vigore dal 6 Marzo

Ecco tutte le nuove misure per il mondo dello sport, dal 6 marzo al 6 aprile stabilite le regole anti-Covid.

scritto da La redazione RdC
04/03/2021 15:20:08
in Oltre il calcio
Reading Time: 9minuti
214 2
0
Home Oltre il calcio
421
Condivisioni
1.2k
Visualizzazioni
CondividiInviaTwittaScan
PUBBLICITÀ

ArticoliCorrelati

Sport e salute

Bonus Collaboratori Sportivi 2021, termine conferma requisiti scaduto. Il chiarimento di Sport e Salute

08/04/2021 22:14:36
3.6k
Gabriele Gravina

Il Governo dà l’ok per la presenza dei tifosi all’Olimpico per EURO 2020, Gravina: “Data fiducia alla FIGC”

06/04/2021 20:12:17
171

ROMA. Il 2 Marzo il Governo ha sciolto le ultime riserve, illustrando il nuovo DPCM e le misure anti-Covid che entreranno in vigore dal 6 marzo. A spiegare agli italiani le ultime decisioni i Ministri Speranza e Gelmini, supportati dal presidente dell’Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro e dal presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli. Qui di seguito riportiamo gli articoli del testo legislativo che riguardano lo sport.

LE MISURE PER LO SPORT

Art. 1 – (Dispositivi di protezione delle vie respiratorie e misure di distanziamento)
3. Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:
     a)  i bambini di età inferiore ai sei anni;
     b)  le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo;
     c)  i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

Art. 2 – Misure relative agli spostamenti)
1. Ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, fino al 27 marzo 2021, sull’intero territorio nazionale è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

Art. 3 – (Disposizioni specifiche per la disabilità)
2. Le persone con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con necessità di supporto, possono ridurre il distanziamento interpersonale con i propri accompagnatori o operatori di assistenza, operanti a qualsiasi titolo, al di sotto della distanza prevista, e, in ogni caso, alle medesime persone è sempre consentito, con le suddette modalità, lo svolgimento di attività motoria anche all’aperto.

Art. 7 – (Zona bianca)
1. Con ordinanza del Ministro della salute, adottata ai sensi dell’articolo 1, comma 16-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono individuate le regioni che si collocano in uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio basso, ove nel relativo territorio si manifesti una incidenza settimanale dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti, nelle quali cessano di applicarsi le misure di cui al Capo III relative alla sospensione o al divieto di esercizio delle attività ivi disciplinate. A tali attività si applicano comunque le misure anti contagio previste dal presente decreto, nonché dai protocolli e dalle linee guida allo stesso allegati concernenti il settore di riferimento o, in difetto, settori analoghi. Restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all’aperto, comprese le manifestazioni fieristiche e i congressi nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso, e la partecipazione di pubblico agli eventi e alle competizioni sportive.

Art. 17 – (Attività motoria e attività sportiva)
1. È consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.
2. Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali. Ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento interpersonale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi interni a detti circoli; sono altresì consentite le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche; sono consentite le attività dei centri di riabilitazione, nonché quelle dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell’efficienza operativa in uso al Comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti.
3. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 18, comma 1, in ordine agli eventi e alle competizioni sportive di interesse nazionale, lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento dell’Autorità delegata in materia di sport, è sospeso. Sono altresì sospese l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale.

Art. 18 – (Competizioni sportive di interesse nazionale)
1. Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni – di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) – riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni di cui al presente comma e muniti di tessera agonistica, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva. Il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e il Comitato italiano paralimpico (CIP) vigilano sul rispetto delle disposizioni di cui al presente comma.
2. La partecipazione alle competizioni sportive per le persone che hanno soggiornato o transitato all’estero nei 14 giorni precedenti è consentita nel rispetto di quanto previsto agli articoli 49, 50 e 51.

Art. 19 – (Impianti nei comprensori sciistici)
1. Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici. Gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni, nonché per lo svolgimento degli allenamenti e delle prove di abilitazione all’esercizio della professione di maestro di sci.

Art. 21 – (Istituzioni scolastiche)
6. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l’infanzia. L’ente proprietario dell’immobile può autorizzare, in raccordo con le istituzioni scolastiche, l’ente gestore ad utilizzarne gli spazi per l’organizzazione e lo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, non scolastiche né formali, senza pregiudizio alcuno per le attività delle istituzioni scolastiche medesime. Le attività dovranno essere svolte con l’ausilio di personale qualificato, e con obbligo a carico dei gestori di adottare appositi protocolli di sicurezza conformi alle linee guida di cui all’allegato 8 e di procedere alle attività di pulizia e igienizzazione necessarie. Alle medesime condizioni, possono essere utilizzati anche centri sportivi pubblici o privati.

Art. 25 – (Corsi di formazione)
4. Sono altresì consentiti i corsi di aggiornamento professionale e di formazione per il conseguimento del brevetto di assistente bagnante e i relativi esami, i corsi di formazione e di addestramento per il conseguimento delle certificazioni necessarie per l’esercizio della professione di lavoratore marittimo e i relativi esami, anche a distanza e secondo le modalità stabilite con provvedimento amministrativo.

Art. 28 – (Attività delle strutture ricettive)
1. Le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento interpersonale di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10, tenuto conto delle diverse tipologie di strutture ricettive. I protocolli o linee guida delle regioni riguardano in ogni caso:
[…]
    e)  le modalità di svolgimento delle attività ludiche e sportive;

Art. 35 – (Misure relative agli spostamenti in zona arancione)
2. È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.
4. Sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a cinquemila abitanti e per una distanza non superiore a trenta chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

Art. 40 – (Misure relative agli spostamenti in zona rossa)
1. È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona rossa nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Art. 41 – (Attività motoria e attività sportiva)
1. Tutte le attività previste dall’articolo 17, commi 2 e 3, anche se svolte nei centri sportivi all’aperto, sono sospese. Sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva.
2. È consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. È altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale.

Art. 49 – (Limitazioni agli spostamenti da e per l’estero)
1. Sono vietati gli spostamenti per Stati e territori di cui all’elenco E dell’allegato 20, nonché l’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati e territori di cui al medesimo elenco E nei quattordici giorni antecedenti, salvo che ricorrano uno o più dei seguenti motivi, comprovati mediante la dichiarazione di cui all’articolo 50, comma 1:
     a) esigenze lavorative;
5. Per la partecipazione a competizioni sportive di cui all’articolo 18, comma 1, è in ogni caso consentito l’ingresso nel territorio nazionale ad atleti, tecnici, giudici e commissari di gara, rappresentanti della stampa estera e accompagnatori che nei quattordici giorni precedenti hanno soggiornato o transitato in Paesi o territori esteri indicati agli elenchi B, C, D ed E dell’allegato 20, inclusi i Paesi dai quali è vietato l’ingresso in Italia, alle seguenti condizioni:
     a) adempimento degli obblighi di dichiarazione di cui all’articolo 50;
     b) presentazione al vettore, all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
     c) svolgimento della competizione sportiva in conformità con lo specifico protocollo adottato dall’ente sportivo organizzatore dell’evento.

Art. 51 – (Sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario e obblighi di sottoporsi a test molecolare o antigenico a seguito dell’ingresso nel territorio nazionale dall’estero)
7. A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di cui all’articolo 50, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 non si applicano:
[…]
q) agli ingressi per competizioni sportive di interesse nazionale in conformità con quanto previsto dall’articolo 49, comma 5.

Tags: DPCMGoverno ItalianoMinistero della SaluteSport
Condividi168InviaTweet105Scan
Articolo precedente

Sport e Salute, Cozzoli: “Post pandemia? Investimenti nello sport sociale, ASD, periferie e aree interne”

Prossimo articolo

Serie C in TV, ecco tutte le dirette della 10ª giornata di ritorno e dove vederle

Correlati Articoli

Oltre il calcio

Il Bitonto piange la prematura scomparsa di Francesco Marrone, voce ufficiale dei neroverdi

scritto da La redazione RdC
09/04/2021 16:01:31
0
199

Tragica notizia in casa Bitonto che annuncia la prematura scomparsa, a soli 29 anni, di Francesco Marrone, telecronista e voce...

Leggi articolo
Post Elia ph Instagram Salvatore Elia

Facebook e Instagram ancora down a meno di un mese di distanza dall’ultimo blackout

08/04/2021 23:50:58
476
Sport e salute

Bonus Collaboratori Sportivi 2021, termine conferma requisiti scaduto. Il chiarimento di Sport e Salute

08/04/2021 22:14:36
3.6k
Ph Sport e Salute, bonus collaboratori sportivi

Bonus Collaboratori Sportivi, domani scade il termine per confermare i requisiti. Precisazione sui contratti 2021

06/04/2021 17:39:24
2.4k
Carica altro
Prossimo articolo
Pay-Tv-Sky-Dazn

Serie C in TV, ecco tutte le dirette della 10ª giornata di ritorno e dove vederle

Commenta questo post

Il resto del calcio

Il resto del calcio ™ 2020 | Tutti i diritti riservati | Testata reg. Trib. Torre Annunziata (NA) n.6 26/10/2018 | N° iscrizione ROC 33276 | P.IVA: 08982311212

Scopri di più sul giornale Il resto del calcio.

  • La redazione
  • Pubblicità
  • Privacy Policy
  • Contatti

Seguici sui social

Nessun risultato
Vedi tutti i risultati
  • Serie A
  • Serie B
  • Serie C
  • Serie D
  • Eccellenza
  • Promozione
  • Prima Categoria
  • Seconda Categoria
  • Terza Categoria
  • Coppe
    • Uefa Champions League
    • Uefa Europa League
    • Coppa Italia
    • Coppa Italia Serie C
    • Coppa Italia Serie D
    • Coppa Italia Eccellenza
    • Coppa Italia Promozione
    • Coppa Campania Prima Categoria
    • Coppa Campania Seconda Categoria
  • Calciomercato
  • Calciomercato dilettanti
  • Calcio Estero
  • Calcio giovanile

Il resto del calcio ™ 2020 | Tutti i diritti riservati | Testata reg. Trib. Torre Annunziata (NA) n.6 26/10/2018 | N° iscrizione ROC 33276 | P.IVA: 08982311212

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In