Si pubblicano di seguito le decisioni adottate dal Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Sergio Longhi, per quanto riguarda ammende, squalifiche e diffide del girone A di Prima Categoria Campania:
GARA DEL 9/ 1/2019
LOKOMOTIV FLEGREA – PLAJANUM
Il GST visto il reclamo ritualmente proposto dalla ASD Lokomotiv Flegrea 2013, riflettente la gara in epigrafe, con il quale la stessa si duole della posizione irregolare in detta gara del calciatore Sansò Paolo (del 13.02.98), che nella gara Plajanum / Pianura del 5.01.19 era stato espulso e quindi sanzionato con 8 giornate di squalifica, così come pubblicato sul C.U. 75 del 10.01.19; rilevato che con provvedimento di “errata corrige” pubblicato sul CU n. 86 dell’1.2.19 il calciatore Sansò Paolo è stato considerato calciatore “non espulso” e pertanto la squalifica ha decorrenza dalla gara successiva alla data del 10.01.19, data di pubblicazione del CU 75; rilevato che la questione in esame è regolamentata dall’art. 22 CGS – comma 11, ove si menziona che “ad eccezione delle sanzioni per le quali è previsto l’obbligo della comunicazione diretta agli interessati, tutti i provvedimenti si ritengono conosciuti (come nel caso di Sansò), con presunzione assoluta, dalla data di pubblicazione del relativo C.U.”
PQM
ritenendo regolare l’utilizzo del calciatore Sansò nella gara in epigrafe, disputatasi in data 9.1.19 (trattandosi di turno infrasettimanale), data antecedente alla pubblicazione del C.U. 75 del 10.01.19, rigetta il reclamo; omologa il risultato di 0/6 in favore del Plajanum, conseguito sul campo; conferma i provvedimenti già adottati e pubblicati. Disporsi la restituzione della tassa di reclamo se versata.
GARA DEL 20/ 1/2019
LOKOMOTIV FLEGREA – PIANURA CALCIO 1977
Il GST, letta la comunicazione pervenuta dalla società Lokomotiv Flegrea con la quale comunicava la propria intenzione di rinunciare a proporre reclamo avverso la gara in epigrafe;
PQM
il Giudice Sportivo Territoriale, sciogliendo la riserva di cui al C.U. 82 del 24/1/2019 di questo C.R. Campania dichiara il reclamo improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse; per quanto attiene alla gara il Giudice Sportivo Territoriale delibera di infliggere alla società Pianura Calcio 1977 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0/3, in favore della società Lokomotiv Flegrea per i fatti di cui al C.U. 82 del 24/1/2019; conferma i provvedimenti ivi assunti; dispone incamerarsi la tassa di reclamo.
A CARICO DI SOCIETÀ
AMMENDA
Euro 60,00 LOKOMOTIV FLEGREA durante tutto il primo tempo, propri sostenitori rivolgevano espressioni offensive ed ingiuriose nei confronti degli avversari e del DDG; inoltre, a fine primo tempo, un proprio sostenitore riusciva ad entrare in campo cercando il contatto con calciatori della squadra avversaria, ma veniva bloccato dalla polizia e dal commissario di campo.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
ACCIARINO CLAUDIO (BARRESE F.C.)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
FARINA GENNARO (MONTECALVARIO)
PIGNALOSA GAETANO (PLAJANUM)
IULIANO GERVASIO LUCA (LOGGETTA)
FLAUTO GENNARO (VIRTUS AFRAGOLA SOCCER)
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)
MAZZONE EDUARDO (CASAVATORE CALCIO)
VOLPE LUIGI (CASAVATORE CALCIO)
NAVARRA ANTONIO (NAPOLI NORD)
RADICE MIRKO (PIANURA CALCIO 1977)
PAGANO ALESSANDRO (LOGGETTA)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)
SORRENTINO GIOVANNI (LOKOMOTIV FLEGREA)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
MANNA ANTONIO (BOYS PIANURESE 2005)
DE MARTINO CARLO (CASAVATORE CALCIO)
TARALLO FRANCESCO (CITTA’ DI MARANO)
BORGES MATTEO (LOKOMOTIV FLEGREA)
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