Si pubblicano di seguito le decisioni adottate dal Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Sergio Longhi, alla presenza del rappresentante dell’A.I.A., nelle sedute del 5-6 e 7/11/2018 per quanto riguarda ammende, squalificati e diffidati del campionato di Prima Categoria girone A:
GARE DEL 21/10/2018
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA DEL 21/10/2018 CITTÀ DI MARANO – REAL FRATTAMINORE
Il Giudice Sportivo Territoriale, letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Real Frattaminore, con il quale la stessa si duole delle irregolarità sulla distinta di gara della società Città Di Marano e in particolare del calciatore Sica Francesco (Città di Marano) il quale era inserito in distinta di gara sprovvisto di data di nascita e con un documento non conforme; esperiti gli opportuni accertamenti, dagli atti ufficiali di gara emerge che al termine della gara, stante le lamentele della società Real Frattaminore il DDg provvedeva ad effettuare nuovamente il riconoscimento del calciatore il quale veniva identificato con carta di identità, non riscontrando difformità; sentito a chiarimenti il DDg alla presenza del rappresentante AIA, convocato il calciatore Sica Francesco (Citta di Marano) presso questi uffici, emergeva ancora l’identità del calciatore accertata mediante il riconoscimento del DDg, effettuato nuovamente con regolare carta di identità e il DDg precisava che la carta di identità esibita è la medesima che era stata consegnata all’atto del riconoscimento dei calciatori in fase pregara ed anche al termine della gara, precisando di non essersi reso conto della inesattezza della distinta di gara consegnatagli; PQM il reclamo appare infondato e meritevole di rigetto; il Giudice Sportivo Territoriale preso atto di quanto innanzi rigetta il reclamo omologando il risultato acquisito sul terreno di gioco di 2/1 in favore della resistente, conferma i provvedimenti disciplinari già adottati e pubblicati sul relativo C.U., infligge alla società Città di Marano l’ammenda di euro 50,00, per la irregolare compilazione della distinta di gara; ordina incamerarsi la tassa di reclamo.
GARA DEL 21/10/2018 PIANURA CALCIO 1977 – NAPOLI NORD
Il GST, letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Napoli Nord, con il quale la stessa si duole della posizione irregolare ai fini del tesseramento del calciatore Annunziata Mirko (nato il 4/5/1990) deducendo che lo stesso non avrebbe avuto titolo a prendere parte alla gara in quanto calciatore svincolato e non tesserato per la società Pianura Calcio 1977; esperiti gli opportuni accertamenti presso l’ufficio tesseramenti di questo C.R. Campania è emerso che il calciatore in parola schierato dalla società Pianura Calcio 1977 nella gara de qua è regolarmente tesserato con la società innanzi citata a far data dal 19.10.2018, data antecedente la disputa della gara oggetto di reclamo. PQM il Giudice Sportivo Territoriale rigetta il reclamo così come proposto e per gli effetti conferma il punteggio acquisito sul terreno di gioco di 2/1 in favore della resistente; ordina incamerarsi la tassa di reclamo.
GARE DEL 4/11/2018
GARE DEL 21/10/2018
A CARICO DI SOCIETÀ
AMMENDA
Euro 50,00 CITTA’ DI MARANO vedi delibera
A CARICO DIRIGENTI
AMMONIZIONE E DIFFIDA
IMPARATO ROBERTO (LOGGETTA)
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
VOLPE LUIGI (CASAVATORE CALCIO)
D AMORE FRANCESCO (INTERPIANURESE)
MUSTO DANILO (MONTECALVARIO)
D ISANTO GIUSEPPE (NAPOLI NORD)
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
CIOFFI SALVATORE (MONTECALVARIO)
PAGANO ALESSANDRO (LOGGETTA)