Si pubblicano di seguito le decisioni adottate dal Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Lucio Luigi Lucibelli, per quanto riguarda ammende, squalifiche e diffide in vista del prossimo turno del campionato di Terza Categoria napoletana girone unico:
GARA DEL 31/ 3/2019
RINASCITA AFRAGOLA – NAUSICA
Il Giudice Sportivo Territoriale letto il referto arbitrale, rileva che la gara Rinascita Afragola – Nausica non si è disputata per l’assenza, non giustificata, della società ospitante Tutto ciò premesso, il Giudice Sportivo Territoriale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 53/2 N.O.I.F. e dell’art. 17/3 C.G.S.
DELIBERA
A carico della Soc. Rinascita Afragola la punizione sportiva della perdita della gara con in risultato di 0-3, la penalizzazione di un punto in classifica; l’ammenda di euro 100,00 relativa alla prima rinuncia.
GARE DEL 31/ 3/2019
A CARICO DI SOCIETA’
PERDITA DELLA GARA
RINASCITA AFRAGOLA
PENALIZZAZIONE PUNTI IN CLASSIFICA
RINASCITA AFRAGOLA 1pt
AMMENDA
Euro 100,00 RINASCITA AFRAGOLA prima rinuncia
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
PECCERELLA DOMENICO (CICCIANO)
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)
BORRIELLO LUIGI (ORFRI CALCIO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
VASTARELLA AURELIO (FOX SOCCER)
TIZZANO ANTONIO (G.B. CAPRESE)
DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA TERRITORIALE
RIUNIONE DEL 25 MARZO 2019
Componenti: Avv. E. Russo (Presidente f.f.); Avv. V. Pecorella; Avv. F. Mottola; Dott. De Vincentiis
Reclamo AMSTAFF SANGIOVANNI in riferimento al C.U. n.58 del 21/02/2019 D.P. Napoli – gara del 13/2/2019 San Giovanni Battista / Amstaff Sangiovanni. Campionato Terza Cat. Napoli. La C.S.A.T., letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, sentito l’arbitro ed il rappresentante della società, rileva che il medesimo va rigettato. Invero, l’audizione del d.d.g. ed i chiarimenti resi confermano l’esattezza del provvedimento del G.S.T. in applicazione dell’art.53 commi 2 e 7. Invero, il d.d.g. ha precisato che dopo la sospensione temporanea della gara, decorsi una decina di minuti si era accertato che sussistevano tutte le condizioni per la ripresa della gara. Solo il rifiuto del capitano della squadra reclamante non ha consentito che la gara potesse continuare. Tali chiarimenti, unitamente a quanto riportato nel referto e nel supplemento in atti, consentono di fondare il convincimento di questa Corte per un rigetto del reclamo.
P.Q.M.
la Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA di rigettare il reclamo, ordina di incamerarsi la tassa.
LA CLASSIFICA