Si pubblicano di seguito le decisioni adottate dal Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Sergio Longhi,
alla presenza del rappresentante dell’A.I.A., per quanto riguarda ammende, squalificati e diffidati:
GARE DEL 9/ 9/2018
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA DEL 9/ 9/2018 REAL FORIO 2014 – MONDRAGONE
Il Giudice Sportivo Territoriale, letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Mondragone con il quale la stessa si duole della irregolare partecipazione alla gara del calciatore Longo Michele (nato il 16.1.1997) ai fini del tesseramento, nonché della violazione del regolamento riguardante i limiti di età dei calciatori pubblicato sul C.U.n.1 del 5.7.2018 pag.22 il quale fa obbligo alle società partecipanti al campionato di eccellenza stagione sportiva 2018/2019 di avere in campo per tutta la durata della gara almeno un calciatore nato dal primo gennaio 2000; 2001; 1999; deducendo che la società Real Forio abbia volato tale obbligo effettuando la sostituzione Salatiello Francesco nato il 29.11.2000 – Varella Marco 19.1.2001 e ancora ponendo dubbi sulla data di nascita inserita in distinta dalla società Real Forio 2014 proprio al calciatore Salatiello Francesco. Esperiti gli opportuni accertamenti ex officio presso l’ufficio tesseramenti centrale FIGC è emerso che il
calciatore Longo Michele risulta regolarmente tesserato a far data dal 6.9.2018 specificando che dalla corrente stagione sportiva, la 2018/2019, l’Ufficio Tesseramento FIGC approva le pratiche di propria competenza attraverso il portale online LND non emettendo più la lettera di autorizzazione al tesseramento quindi il calciatore in parola poteva prendere regolarmente parte alla gara; Per quanto attiene la violazione del C.U. n.1 attinente i limiti di età, è emerso che vi è stata da parte della società Real Forio 2014 un errore nella compilazione della distinta di gara, difatti il calciatore Salatiello Francesco risulta come da carta di identità rilasciata dal comune di Forio nato il (18.8.2002) e non il 9.11.2000 come riportato in distinta di gara; ancora lo stesso essendo nato il 18.8.2002 ed avendo già compiuto il sedicesimo (16) anno di età non necessitava di nessuna autorizzazione da parte del C.R. Campania. Per tutto quanto sopra esposto il reclamo appare
infondato e meritevole di rigetto;
P.Q.M.
il Giudice Sportivo Territoriale delibera sciogliendo la riserva di cui al C.U. 28 del 13.9.2018 pag.393 di omologare il punteggio acquisito sul TDG di 2/1 in favore della resistente, di infliggere alla società Real Forio 2014 l’ammenda di euro 150,00 per l’irregolare compilazione della distinta di gara; ordina incamerarsi la tassa di reclamo.
GARE DEL 16/ 9/2018
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
CASORIA CALCIO 1979 – REAL FORIO 2014
Il Giudice Sportivo Territoriale, letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Casoria Calcio 1979 con il quale la stessa si duole della partecipazione irregolare ai fini del tesseramento del calciatore Longo Michele nato il (nato il 16.1.1997) deducendo che la società Forio non avrebbe rispettato il tesseramento ai sensi dell’art.40 quarter comma 2 delle N.O.I.F., provenendo da federazione estera ovvero dalla società Zurigo e quindi non avendo titolo a prendere parte alla gara; vista la documentazione ufficiale lette le controdeduzioni della società Real Forio 2014 la quale contestava la regolare notifica del ricorso deducendo che lo stesso fosse stato spedito oltre la i sette giorni previsti dall’art.46 C.G.S., inoltre, sulla posizione del calciatore Longo Michele deduceva il regolare tesseramento in quanto rispettato l’art. 40 comma 2 NOIF quarter; esperiti gli
opportuni accertamenti è emerso che il ricorso così come sopra appare regolarmente proposto in quanto depositato in data 21.9.2018 sesto giorno disponibile alla società per l’inoltro; per quanto attiene la posizione del calciatore Longo Michele questo Giudice ha disposto richiesta presso l’ufficio tesseramenti centrale FIGC il quale ha comunicato che il calciatore è regolarmente tesserato per le fila della società Real Forio 2014 a far data dal 6.9.2018 precisando che dalla corrente stagione sportiva, ovvero 2018/19, l’ufficio tesseramento centrale approva le pratiche di propria competenza attraverso il portale on-line della L.N.D. non emettendo più lettere di autorizzazioni al tesseramento.
PQM
il Giudice Sportivo Territoriale rigetta il reclamo proposto e per gli effetti conferma il punteggio acquisito sul TDG di 0/0; ordina incamerarsi la tassa di reclamo.
GARE DEL 9/ 9/2018
A CARICO DI SOCIETÀ
AMMENDA
Euro 150,00 REAL FORIO 2014 vedi delibera
A CARICO DI SOCIETÀ
AMMENDA
Euro 100,00 CASORIA CALCIO 1979
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
SECK MODOU ABLAYE (CASALNUOVO FRATTESE)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
MASSARO SALVATORE (FLEGREA CALCIO)
BIANCO ANDREA (SPORTING PUTEOLANA 1902)
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
MARRONE ANTONIO (VIRTUS OTTAVIANO)
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