Si pubblicano di seguito le decisioni adottate dal Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Sergio Longhi,
alla presenza del rappresentante dell’A.I.A., nelle sedute dell’1, 2 e 3 ottobre per quanto riguarda ammende, squalificati e diffidati:
GARE DEL 8/ 9/2018
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 8/ 9/2018 VILLA LITERNO – VIRTUS LIBURIA
Il Giudice Sportivo Territoriale, letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Virtus Liburia, con il quale la stessa di duole che la società Villa Literno in violazione della regola n. 3 della guida pratica del regolamento del giuoco del calcio abbia effettuato nel corso della gara 6 (sei) sostituzioni a fronte delle 5 (cinque) consentite, inoltre, adducendo che la sostituzione in oggetto non sia stata annotata, dal direttore di gara nel rapporto di fine gara e che il medesimo sia stato consegnato mediante i dirigenti della società Villa Literno e non direttamente.
Lette le controdeduzioni della società Villa Literno, sentita a chiarimenti la terna arbitrale presso l’ufficio del Giudice Sportivo Territoriale alla presenza del Rappresentante AIA, in sede di audizione il direttore di gara ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ”Le sostituzioni nella gara in epigrafe riportate sono state 5 (cinque) e non 6 (sei) – Il rapportino ed i documenti sono stati ritirati dal Dirigente Accompagnatore da me riconosciuto Francese Pasquale della società Virtus Liburia il quale non ha lamentato alcunché, ne ha richiesto di consegnarmi riserva scritta – Quando ho lasciato l’impianto, la società Virtus Liburia aveva già abbandonato lo stesso”;
l’AA1 sentito a chiarimenti rilasciava la seguente dichiarazione ”ricordo che le sostituzioni effettuate dalla società Villa Literno sono state 5 (cinque), circostanza confermata al termine della gara nello spogliatoio arbitrale nel confronto con il direttore di gara e con l’AA2 – dopo la gara al ritiro della documentazione sono venuti i dirigenti di entrambe le società che hanno sottoscritto la documentazione davanti a noi e nulla hanno osservato sullo svolgimento ne hanno manifestato la volontà di rilasciare riserva scritta – quando abbiamo abbandonato l’impianto ricordo che non vi era alcun calciatore e/o dirigente della società Virtus Liburia’;
‘sentito a chiarimenti l’AA2 rilasciava la seguente dichiarazione ”le sostituzioni per la società Villa Literno sono state 5 (cinque) circostanza verificata sul terreno di gioco e confermata dal confronto nello spogliatoio con gli altri due componenti della terna – rapportini ritirati dai dirigenti di entrambe le società in un clima sereno e nessuno ha avuto nulla da eccepire e tanto meno ci è stato preannunciato altro – abbiamo aiutato il direttore di gara nella compilazione dei rapportini da consegnare”.
Preso atto di quanto sopra il reclamo della società Virtus Liburia appare meritevole di rigetto. PQM, il Giudice Sportivo Territoriale delibera di rigettare il reclamo proposto e per gli effetti di omologare il punteggio acquisto sul terreno di gioco di 2/1 in favore della resistente; dispone incamerarsi la tassa di reclamo.
GARE DEL 29/ 9/2018
A CARICO DI SOCIETÀ
AMMENDA
Euro 120,00 AQUILE ROSANERO CASERTA
propri sostenitori offendevano l’arbitro con offese e ingiurie per tutta la durata della gara.
Euro 120,00 MARCIANISE
propri sostenitori offendevano l’arbitro con frasi ingiuriose e minacciose per tutto il corsa della gara.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
MASTURZO VINCENZO (VITULAZIO)
CHIANESE GIORGIO (VILLA LITERNO)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
VARESE ANTONIO (HERMES CASAGIOVE)
SANTAMARIA MATTEO (CLUB PONTE 98)
FAMIANO PIETRO (MARCIANISE)
GARE DEL 30/ 9/2018
(Nessun provvedimento).