Si pubblicano di seguito le decisioni adottate dal Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Sergio Longhi, alla presenza del rappresentante dell’A.I.A., nelle sedute del 12-13 e 14/11/2018 per quanto riguarda ammende, squalificati e diffidati del campionato di Promozione girone D:
GARE DEL 3/11/2018
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 3/11/2018 GIFFONESE – SPORTING PONTECAGNANO
Il Giudice Sportivo Territoriale, letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Sporting Pontecagnano, con il quale la stessa si duole della irregolare partecipazione alla gara del calciatore Incitti Luigi (nato il 28.2.19870) appartenente alla società Giffonese, deducendo che lo stesso non avesse titolo a parteciparvi in quanto non presente nella distinta di gara consegnata ai dirigenti della società Sporting Pontecagnano e che il calciatore in parola non fosse stato regolarmente riconosciuto dalla terna arbitrale in quanto non presente negli spogliatoi; esperiti gli opportuni accertamenti, sentita a chiarimenti la terna arbitrale alla presenza del responsabile aia presso gli uffici del giudice sportivo è emerso che; il ddg preliminarmente confermava tutto quanto riportato nel referto arbitrale, e specificava che il calciatore n.8, Incitti Luigi, era presente nella copia della distinta di gara a lui consegnata della società Giffonese e che, per evitare un ritardato inizio della gara, il ddg non si rendeva conto che erroneamente il calciatore Incitti non veniva riportato nella copia consegnata alla società Sporting Pontecagnano; il ddg precisava altresì che al momento del riconoscimenti il calciatore menzionato era regolarmente presente nello spogliatoio e ancora che è stato regolarmente riconosciuto con carta di identità conforme; tale circostanza veniva confermata da entrambi gli assistenti; ancora la terna in modo chiaro diretto e non contraddittorio confermava tale circostanza anche perché il calciatore Incitti venivaammonito nel corso della gara e veniva regolarmente riportato nel referto arbitrale. Per tutto quanto sopraesposto il reclamo proposto appare infondato e meritevole di rigetto; PQM il Giudice Sportivo Territorialedelibera di rigettare il reclamo proposto e di omologare il punteggio acquisito sul tdg di 3/0 in favore dellaresistente; conferma i provvedimenti disciplinari già adottati e pubblicati sul relativo c.u.; ordina incamerarsi latassa di reclamo.
GARA DEL 10/11/2018
SALERNUM BARONISSI – SANMAURESE
Il GST letto il referto arbitrale ed il supplemento di rapporto del DDg nonché i rapporti degli AA, rileva che al termine del 1º tempo di gioco il DDg si recava negli spogliatoio unitamente agli assistenti arbitrali, allorquando un sedicente dirigente della società Salernum Baronissi, con fare minaccioso entrava nello spogliatoio della terna e inveiva nei confronti dell’AA2; nel contempo l’allenatore della Salernum Baronissi, sig. Giovanni Calabrese, già allontanato nel corso del 1º tempo faceva ingresso nel medesimo spogliatoio chiedendo delucidazioni in merito al suo allontanamento; nel contempo un’altra persona qualificatasi quale dirigente della medesima società pur non essendo presente in distinta di gara entrava nello spogliatoio e profferiva frasi ed espressioni volgari ingiuriose e minacciose alla terna arbitrale; dopo tali atteggiamenti il DDg unitamente all’AA1 accompagnavano l’AA2, di sesso femminile, nello spogliatoio adibito a lei adibito, dopo essersi assicurati che la situazione si fosse ristabilita; una volta fatto rientro nel proprio spogliatoio; udivano provenire dallo spogliatoio dell’AA2 grida e colpi forti battuti sulla porta del predetto spogliatoio ed ancora insulti discriminatori di genere estremamente volgari e gravissimi; prontamente venivano allertate le forze dell’ordine e solo dopo il loro intervento si riusciva a ristabilire la situazione; la vicenda di cui in oggetto provocava all’AA2 crisi di panico, con conati di vomito e forti giramenti di testa che la privavano delle capacità psicofisiche per poter portare a termine la gara e svolgere regolarmente il proprio compito; avendo il DDG valutato attentamente la situazione convocava i capitani e gli comunicava la definitiva sospensione della gara non facendo rientrare le squadre sul terreno di gioco. PQM, tutto quanto innanzi esposto infligge la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0/3 in danno della Salernum Baronissi; infligge l’ammenda di euro 320,00 alla Salernum Baronissi per i fatti di cui innanzi; infligge la inibizione fino al 14.1.2019 al sig. Giovanni Calabrese (Salernum Baronissi); dispone che la medesima società disputi un turno di gara, a porte chiuse (con effetto immediato); si rimanda alla camicia di gara per i provvedimenti disciplinari a carico dei singoli tesserati.
A CARICO DI SOCIETÀ
PERDITA DELLA GARA
SALERNUM BARONISSI vedi delibera
AMMENDA Euro 320,00
SALERNUM BARONISSI (con obbligo di disputa, a porte chiuse, di una gara interna, con effetto immediato) vedi delibera
A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 29/11/2018
REGA MARCELLO (TEMERARIA 1957 SAN MANGO)
AMMONIZIONE E DIFFIDA
FERNICOLA GIUSEPPE (BUCCINO VOLCEI)
AVINO GENNARO (CENTRO STORICO SALERNO)
LEONE ALESSANDRO (CENTRO STORICO SALERNO)
A CARICO DI ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 14/ 1/2019
CALABRESE GIOVANNI (SALERNUM BARONISSI)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA
DI MURO ANTONIO (GIFFONI SEI CASALI)
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
BUONFIGLIO MICHELE (ALFATERNA)
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)
POLVERINO VINCENZO (CENTRO STORICO SALERNO)
ANASTASIO LUIGI (PICCIOLA)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
ESPOSITO DOMENICO (ALFATERNA)
GRANATO SALVATORE (ALFATERNA)
SANTESE MARCO (BUCCINO VOLCEI)
DEL VECCHIO FRANCESCO (CENTRO STORICO SALERNO)
TEDESCO GIAN MARCO (GIFFONI SEI CASALI)
ZOTTOLI PIERLUIGI (PICCIOLA)
DE FALCO CHRISTIAN (ROCCHESE)
ASCIUTI PASQUALE (SALERNUM BARONISSI)
MAZZA ANGELO (SPORTING PONTECAGNANO)
BRACCIANTE CLAUDIO (TEMERARIA 1957 SAN MANGO)
GARE DEL 11/11/2018
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)
MAREGA MOUSSA (ACQUAVELLA)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
COPPOLA ANDREA (CAMPAGNA)