Al termine del quarto turno di Serie A, sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea. 4 le giornate comminate a Douglas Costa per lo sputo a Federico Di Francesco del Sassuolo. Ecco il comunicato:
“Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal
Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 18
settembre 2018, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:
Gara Soc. SPAL – Soc. ATALANTA
Il Giudice Sportivo, ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35, n. 1.3 (a mezzo e-mail pervenuta alle ore 12.26 odierne) in merito alla condotta del tecnico Giampiero
Gasperini (Soc. Atalanta) consistente nell’aver pronunciato espressione blasfema al 9°
del secondo tempo; acquisite ed esaminate le relative immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale; considerato che il Sig. Giampiero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, dopo la segnatura di un gol da parte della squadra avversaria, rivolgendosi in maniera concitata verso i
componenti della propria panchina, veniva, tuttavia, chiaramente inquadrato dalle riprese televisive mentre proferiva espressione blasfema, individuabile dal labiale senza margini di ragionevole dubbio, e che, pertanto, tale comportamento deve essere comunque sanzionato ai sensi dell’art. 19, comma 3bis, lett. a), e della richiamata normativa sulla prova televisiva; delibera di sanzionare l’allenatore Giampiero Gasperini (Soc. Atalanta) con la squalifica per una giornata effettiva di gara.
SOCIETA’
Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, nel corso
del primo tempo, intonato cori insultanti di matrice territoriale nei confronti della tifoseria
della squadra avversaria.
Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, nel corso del
secondo tempo, intonato un coro insultante di matrice territoriale nei confronti della
tifoseria di altra squadra.
Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, al 43° del primo
tempo, lanciato nel settore occupato dalla tifoseria avversaria un fumogeno; sanzione
attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la
Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. SAMPDORIA a titolo di responsabilità oggettiva, per
avere ingiustificatamente ritardato l’inizio della gara di circa tre minuti e l’inizio del
secondo tempo di circa quattro minuti.
Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 10° del primo
tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in
relazione all’art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato
con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. ROMA per responsabilità oggettiva in relazione al
comportamento non regolamentare dei calciatori capitani della squadra.
CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER QUATTRO GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE
COSTA DE SOUZA Douglas (Juventus): per comportamento non regolamentare in
campo (Seconda sanzione); per avere, al 48° del secondo tempo, a giuoco fermo,
attinto in viso con uno sputo un calciatore avversario; infrazione rilevata dal VAR.
SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
PULGAR FARFAN Erick Antonio (Bologna): per avere, al 52° del secondo tempo, con
il pallone non a distanza di giuoco, colpito con violenza un calciatore avversario ad una
gamba.
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (SECONDA SANZIONE)
DZEMAILI Blerim (Bologna): sanzione aggravata perché capitano della squadra.
AMMENDA DI € 1.000,00
DE ROSSI Daniele (Roma): per avere indossato una fascia da capitano non
regolamentare, difforme da quella prescritta dalla Lega Serie A
FLORENZI Alessandro (Roma): per avere indossato una fascia da capitano non
regolamentare, difforme da quella prescritta dalla Lega Serie A.