Con l’entrata in vigore della Riforma dello Sport, le ASD e le SSD italiane dovranno iscriversi al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche del Dipartimento dello Sport del Governo (Con gestione da parte di Sport e Salute), presentando apposita domanda.
Il nuovo registro, che sarà compilato nel 2022, entrerà in vigore non prima del 2023, con il relativo regolamento e funzionamento che saranno stabiliti e comunicati nel dettaglio dopo il 31 agosto 2022. Fino all’entrata in vigore operativa del nuovo registro, per il riconoscimento ai fini sportivi, resterà in vigore l’attuale Registro CONI.
Tutti i dettagli nella circolare diramata dal Centro Studi Tributari della LND
Con il 1° gennaio 2022 sono entrate in vigore, tra l’altro, le norme sul riconoscimento ai fini sportivi delle ASD e delle SSD, introdotte dall’art. 10 del D. Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021. Trattasi, come riportato con le Circolari della Lega Nazionale Dilettanti n. 95 del 23 marzo 2021 e n. 20 del 23 luglio 2021, delle disposizioni che prevedono il riconoscimento ai fini sportivi delle ASD e delle SSD con l’iscrizione nel “Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche” tenuto dal Dipartimento per lo sport, che si avvarrà, per la gestione, della Società Sport e Salute S.p.A.
L’entrata in vigore è stata fissata al 1° gennaio 2022 dal comma 1 dell’art. 51 del D. Lgs. n. 36/2021, nel nuovo testo modificato con il comma 13-quater dell’art. 10 del D. L. n. 73 del 25 maggio 2021 – Decreto Sostegni-bis -, così come convertito in Legge n. 106 del 23 luglio 2021. La disposizione stabilisce che, pur rimanendo, tuttora, l’attribuzione al CONI, (Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate ed Enti di Promozione Sportiva), il compito di riconoscere ai fini sportivi le ASD e le SSD affiliate, rimette al nuovo “Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche”, che sostituisce pienamente quello tenuto dal CONI, la certificazione della natura dilettantistica dell’attività svolta.
Il nuovo Registro, istituito dall’art. 4 del D. Lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, è gestito dal Dipartimento per lo Sport al quale – art. 6 del D. Lgs. n. 39/2021 – va presentata la domanda di iscrizione. Per effetto del successivo art. 7, con la domanda può essere presentata l’istanza di riconoscimento della personalità giuridica che si può acquistare mediante l’iscrizione al Registro (art. 14 del D. Lgs. n. 39/2021). L’art. 12 del Decreto n. 39/2021, stabilisce che il Registro sostituisce il precedente Registro CONI e che le ASD e le SSD già iscritte in quest’ultimo, sono trasferite di fatto nel nuovo Registro. Per effetto del comma 13-quater, lett. e), dell’art. 10 della Legge n. 106/2021, di conversione del D.L. n. 73/2021, l’entrata in vigore delle disposizioni recate dal D. Lgs. n. 39/2021 è stata fissata al 31 agosto 2022.
Pertanto, poiché l’art. 11 del D. Lgs. n. 39/2021, prevede che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto, il Dipartimento disciplina con apposito provvedimento la normativa sulla tenuta, conservazione e gestione del Registro, consegue che l’istituzione ed il funzionamento del Registro potrà essere efficace soltanto dal 31 agosto 2022. Da detta data scattano, poi, i sei mesi stabiliti dall’art. 11 del D. Lgs. n. 39/2021, per l’emanazione del provvedimento da parte del Dipartimento per lo Sport con il quale saranno fissate le regole per l’operatività del nuovo Registro; è, pertanto, da ritenere che il nuovo Registro potrà essere operativo non prima del 2023. Fino a detta data, si ritiene che debba rimanere operante il Registro CONI.
Va rilevata l’importanza del riconoscimento della natura dilettantistica dell’attività svolta dalle ASD e dalle SSD ai fini fiscali, dal momento che le disposizioni agevolative e previdenziali riservate allo sport dilettantistico, hanno quale presupposto il riconoscimento da parte del CONI con l’iscrizione nel Registro CONI e, successivamente, nel Registro nazionale tenuto dal Dipartimento per lo Sport.
ph Dipartimento per lo Sport