ROMA. Stamane doppia novità per il calcio dilettantistico e non solo, il Dipartimento per lo Sport ha infatti aggiornato le domande frequenti dopo l’ultimo decreto legge del Governo, allo stesso modo la Federazione Italiana Giuoco Calcio ha pubblicato l’aggiornamento del Protocollo contenente le indicazioni generali finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 per i Dilettanti e il calcio giovanile.
LE NOVITA’ NELLE FAQ DEL DIPARTIMENTO
Qual è la capienza consentita in relazione alla presenza di pubblico a competizioni ed eventi sportivi?
In relazione alla capienza, il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229 prevede che in zona bianca, la capienza consentita per l’accesso del pubblico alle competizioni e agli eventi sportivi organizzati all’aperto non può essere superiore al 50% della capienza massima, mentre per le competizioni e gli eventi sportivi al chiuso, la capienza consentita per l’accesso del pubblico non può essere superiore al 35% della capienza massima consentita.La stessa disposizione vale, secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 1, lettera b) del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, in zona gialla e arancione per l’accesso ad eventi e competizioni sportive. Si specifica che le percentuali massime di capienza si applicano a ciascuno dei settori dedicati alla presenza del pubblico nei luoghi di svolgimento degli eventi e competizioni sportivi. In zona bianca e gialla, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi, può essere stabilita una diversa percentuale massima di capienza consentita, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato Tecnico Scientifico, con linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, adottate dal Sottosegretario di Stato con delega in materia di sport. Ferma restando l’applicazione delle eventuali sanzioni previste dall’ordinamento sportivo, dopo una violazione delle disposizioni relative alla capienza consentita e al possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, si applica, a partire dalla seconda violazione, commessa in giornata diversa, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura da uno a dieci giorni.
A partire dal 15 febbraio 2022, come previsto dal decreto-legge 7 gennaio 2022, alle persone che abbiano compiuto 50 anni, ricadenti nell’obbligo vaccinale, che svolgano una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui l’attività è svolta, di essere in possesso ed esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021 (c. certificazione verde “rafforzata”).
Per cosa è richiesta la certificazione verde?
A partire dal 10 gennaio 2022, in zona bianca, gialla e arancione, sarà consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, (cd. certificazione verde “rafforzata”), nonché alle persone di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute
- l’accesso a eventi e competizioni sportivi, di cui all’articolo 5, e l’accesso, all’aperto e al chiuso, a servizi e attività di piscine, centri natatori, palestre, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, di cui all’articolo 6 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52;
- la pratica di sport di squadra e di contatto, sia al chiuso che all’aperto;
- l’accesso agli spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione anche per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità.
Ai titolari o gestori dei servizi e delle attività spetta la definizione delle misure organizzative per il controllo del possesso delle certificazioni verdi previste dalla norma. Essi potranno pertanto, anche con riferimento ai centri e circoli sportivi ove siano disponibili attività sia al chiuso che all’aperto, individuare le misure idonee ad assicurare la tutela delle persone presenti e a facilitare le operazioni di controllo.
A chi spetta il controllo sulla validità della certificazione verde?
In riferimento alla materia di controllo delle Certificazioni Verdi, in base all’art. 4 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, i titolari o i gestori dei servizi e delle attività sono tenuti a verificare che l’accesso ai già menzionati servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229. Ulteriori informazioni sul processo di verifica delle Certificazioni Verdi sono disponibili al seguente link.
Per l’accesso agli spogliatoi, limitatamente alle attività all’aperto, è richiesta la certificazione verde?
A partire dal 10 gennaio 2022 l’accesso agli spogliatoi è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, (cd. certificazione verde “rafforzata”), nonché alle persone di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità.
COMPARAZIONE BONUS
Gli impianti sciistici restano aperti con protocollo specifico?
Dal 10 gennaio 2022 l’accesso agli impianti sciistici è consentito, con l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, esclusivamente ai soggetti in possesso di Certificazione Verde “Rafforzata” (ovvero di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a, b e c-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87), nonché alle persone di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Nelle zone rosse l’attuale normativa prevede che gli impianti sciistici vengano chiusi. Possono essere utilizzati esclusivamente solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni. È consentito l’utilizzo degli impianti anche per lo svolgimento degli allenamenti e delle prove di abilitazione all’esercizio della professione di maestro di sci.
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