ROMA. Nei giorni scorsi la FIGC e la Lega Serie A hanno ragionato sulla modifica all’art. 103 delle N.O.I.F, quest’ultima è stata approvata nell’ultimo Consiglio Federale definendo meglio l’argomento “cessioni temporanee di contratto”.
DIRITTO OPZIONE E CONTROOPZIONE
In particolar modo si è deciso che, laddove è previsto un diritto d’opzione oppure un obbligo di trasformazione della cessione da temporanea in definitiva, la società cedente che trasferisce il diritto alle prestazioni sportive del calciatore/calciatrice e la società cessionaria che acquisisce detto diritto possono contestualmente prevedere il diritto di opzione a favore della società cedente al fine di attribuire a quest’ultima la facoltà di riacquisire a titolo definitivo il calciatore/calciatrice. Ecco di seguito la normativa completa:
LA NORMATIVA
Art. 103 Le cessioni temporanee di contratto
- La cessione temporanea del contratto con il calciatore/calciatrice “professionista” ha una durata minima pari a quella che intercorre tra i due periodi dei trasferimenti ed una durata massima mai eccedente quella del contratto economico e mai superiore a due stagioni sportive.
- A favore della società cessionaria è consentito il diritto di opzione per trasformare la cessione temporanea del contratto in cessione definitiva, a condizione:
- a) che tale diritto di opzione risulti nell’accordo di cessione temporanea, di cui deve essere indicato il corrispettivo convenuto;
- b) che la scadenza del contratto ceduto non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione;
- c) che la società cessionaria con diritto di opzione stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione. La clausola relativa all’opzione, a pena di nullità, deve essere consentita dal calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell’esercizio o meno dei diritti di opzione da parte della società cessionaria. Nello stesso accordo può essere previsto per la società cedente un eventuale diritto di controopzione, precisandone il corrispettivo, da esercitarsi in caso di esercizio dell’opzione da parte della cessionaria.
- Negli accordi di cessione temporanea possono essere inserite clausole che prevedano premi e/o indennizzi per le società contraenti, determinati con criteri analiticamente definiti da erogarsi, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio federale, attraverso la Lega competente o, nell’ambito delle operazioni di calcio femminile, attraverso la FIGC, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste. E’ altresì consentito pattuire, negli accordi di cessione temporanea, il pagamento di un premio in favore della società cessionaria da effettuarsi, indipendentemente dall’individuazione di specifici criteri, attraverso la Lega competente, o, nell’ambito delle operazioni di calcio femminile, attraverso la FIGC, secondo le modalità e le scadenze previste per le liquidazioni dei rapporti intervenuti nel secondo periodo di campagna trasferimenti in ambito professionistico.
- 3 bis. Negli accordi di cessione temporanea di contratto si può convenire l’obbligo di trasformare la cessione temporanea in definitiva, al verificarsi di condizioni sportive specificatamente definite e sempreché:
- a) l’obbligo di riscatto risulti nell’accordo di cessione temporanea, con l’indicazione del corrispettivo convenuto tra le parti;
- b) il contratto ceduto scada almeno nella stagione successiva a quella in cui va esercitato l’obbligo di riscatto;
- c) la società cessionaria stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto che scada almeno nella stagione successiva a quella in cui va esercitato l’obbligo di riscatto. L’obbligo di riscatto, a pena di nullità, deve essere sottoscritto dal calciatore/calciatrice.
- 3 bis. Negli accordi di cessione temporanea di contratto si può convenire l’obbligo di trasformare la cessione temporanea in definitiva, al verificarsi di condizioni sportive specificatamente definite e sempreché:
- I termini e le modalità per l’esercizio dei diritti di cui ai precedenti comma sono stabiliti, per ogni stagione sportiva, dal Consiglio Federale.
- 4 bis. Negli accordi di cessione temporanea di calciatori/calciatrici maggiorenni in cui è previsto un diritto d’opzione oppure un obbligo di trasformazione della cessione da temporanea in definitiva, la società cedente che trasferisce il diritto alle prestazioni sportive del calciatore/calciatrice e la società cessionaria che acquisisce detto diritto possono contestualmente prevedere il diritto di opzione a favore della società cedente al fine di attribuire a quest’ultima la facoltà di riacquisire a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore/calciatrice trasferito/a a condizione che:
- a) nell’accordo sia indicato il corrispettivo convenuto per la concessione del diritto di opzione nonchè il corrispettivo, anche legato al verificarsi di particolari condizioni, convenuto per l’eventuale riacquisizione del diritto alla prestazione sportiva del calciatore/calciatrice;
- b) la clausola relativa al diritto di opzione sia, a pena di nullità, sottoscritta dal calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell’esercizio o meno del diritto di opzione;
- c) la società cedente stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico decorrente dalla seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la trasformazione della cessione temporanea in definitiva;
- d) la società cessionaria stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico della durata minima di tre stagioni sportive oltre quelle di durata della cessione temporanea. Il diritto di opzione può essere esercitato o rinunciato solo ed esclusivamente nel primo giorno del periodo di trasferimenti estivo della seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la trasformazione della cessione temporanea in definitiva. Gli effetti contabili delle eventuali plusvalenze derivanti da quanto precede decorrono dal momento della rinuncia del diritto di opzione.
- 4 bis. Negli accordi di cessione temporanea di calciatori/calciatrici maggiorenni in cui è previsto un diritto d’opzione oppure un obbligo di trasformazione della cessione da temporanea in definitiva, la società cedente che trasferisce il diritto alle prestazioni sportive del calciatore/calciatrice e la società cessionaria che acquisisce detto diritto possono contestualmente prevedere il diritto di opzione a favore della società cedente al fine di attribuire a quest’ultima la facoltà di riacquisire a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore/calciatrice trasferito/a a condizione che:
- Le Leghe e la FIGC – Divisione Calcio Femminile per la sola serie A femminile possono limitare il numero dei calciatori che ogni società può tesserare per cessione temporanea di contratto e ne possono disciplinare modalità d’impiego e limiti di età.
- Fermo il rispetto di quanto previsto dall’art. 95 comma 2, è consentita la cessione temporanea del contratto con il calciatore/calciatrice “professionista”, già oggetto di altra cessione temporanea anche nello stesso periodo della campagna trasferimenti, con l’espresso consenso della originaria società. In tal caso:
- a) le clausole relative ad obbligo di riscatto, con condizione non ancora verificatasi, opzione e contro-opzione eventualmente inserite nell’originaria cessione di contratto temporanea sono risolte di diritto, né possono essere inserite di nuove nella seconda cessione temporanea;
- b) sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell’originaria cessione temporanea, che sono nel frattempo maturati.
- Ferma la durata minima e massima previste nel comma 1, la Società cessionaria può unilateralmente prolungare la durata della cessione temporanea per un’ulteriore stagione sportiva, a condizione che al momento della stipula dell’originaria cessione temporanea tale facoltà, da esercitarsi nei periodi annualmente stabiliti dal Consiglio Federale, sia stata espressamente prevista, con dichiarazione di accettazione da parte del calciatore/calciatrice di ogni conseguenza derivante dall’esercizio o meno della stessa facoltà.
- In costanza di cessione temporanea, e comunque nel rispetto della regolamentazione sui trasferimenti, la società cedente e quella cessionaria possono, d’accordo tra loro e con il consenso del calciatore/calciatrice, convertire la cessione temporanea in definitiva nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale. In tal caso:
- a) la clausola relativa ad obbligo di riscatto è risolta di diritto;
- b) sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell’originaria cessione temporanea, che sono nel frattempo maturati.
- E’ consentito il trasferimento, a titolo temporaneo, di una calciatrice professionista a una società partecipante a competizioni non professionistiche. Il trasferimento temporaneo non comporta la cessione del contratto alla società cessionaria. La calciatrice potrà stipulare con la cessionaria, ove partecipante al Campionato Nazionale di Serie B, l’accordo economico secondo quanto disposto dall’art. 94 quinquies, per la sola durata del trasferimento temporaneo. Ai suddetti trasferimenti temporanei si applicano i precedenti commi 1, 3 e 7. Restano ferme le ulteriori disposizioni in materia di norme generali sui trasferimenti e cessioni di contratto. Durante il tesseramento temporaneo non è consentito alla calciatrice trasferirsi e/o tesserarsi presso altra società, fatta salva la risoluzione anticipata del prestito e la conseguente reintegra con la società cedente. Al termine del tesseramento temporaneo riacquista efficacia, per la durata residua, il contratto con la società concedente il prestito.