POZZUOLI (NA). Arriva la pietra tombale sulle speranze di Puteolana 1902 e Frattese di poter disputare il big match del Conte a porte aperte. Il Giudice Sportivo Territoriale ha infatti confermato il precedente provvedimento, multa salata e gara senza tifosi.
Ecco il dispositivo completo:
Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); avv. N. Di Ronza avv. V. Pecorella, avv. S. Selvaggi.
Ricorso della società ASD PUTEOLANA 1902 avverso C.U. n. 34 del 24.10.2019 – gara Asd Puteolana 1902 / Csds Afro Napoli United del 16.10.2019 Coppa Italia Dilettanti.
In via preliminare, questa Corte ritiene che il reclamo d’urgenza della società Puteolana 1902 é inammissibile in quanto la richiesta di un provvedimento d’urgenza, ai sensi dell’art. 74 CGS, può essere richiesto solo ed esclusivamente alla CSA, a livello Nazionale, avverso le decisioni del GS adottate a livello Nazionale. Pertanto, è da escludere la possibilità di reclamare in via di urgenza, agli Organi della Giustizia sportiva a livello Territoriale. Ciò premesso, dovendo questa Corte decidere non in via di urgenza ma in via ordinaria, il reclamo è infondato e deve essere respinto. Infatti, dai referti del DDG nonché di entrambi gli assistenti si evince, senza ombra di dubbio, che la decisione del GST è condivisibile. Risulta che i tifosi della società Puteolana 1902 più volte, emettevano ululati razzisti nei confronti degli avversari della società Afro Napoli ed anche nei confronti di un calciatore di colore della suddetta società, tant’è che il DDG sospendeva per due minuti e che successivamente sempre il pubblico della Puteolana 1902 indirizzava, più volte, insulti ed offese personali al DDG nonché sputi nei confronti dell’assistente arbitrale, attingendolo inequivocabilmente. Analogo atteggiamento veniva tenuto nei confronti dell’altro assistente. La Corte rileva inoltre che l’esimente di cui all’art. 29 CGS, invocato nel caso di specie, non è configurabile in quanto le circostanze descritte dalla reclamante non risultano dagli atti di gara ad eccezione dell’avvertimento ai propri tifosi di astenersi dall’intonare cori razzisti, intervenuto dopo la sospensione della gara. Cori che, comunque, sono proseguiti anche successivamente. Si osserva altresì, che la sanzione irrogata corrisponde al minimo edittale trattandosi di comportamenti discriminatori reiterati nel corso della gara. P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale
DELIBERA
di rigettare il reclamo, confermando la decisione del GST e dispone incamerarsi la tassa a carico della società Puteolana 1902. Così deciso in Napoli, in data 31.10.2019
IL PRESIDENTE Avv. A. FROJO