NAPOLI. Pochi minuti fa il Giudice Sportivo Territoriale ha accolto il ricorso della società Victoria Marra, in merito alla sfida del campionato di Prima Categoria girone E contro l’Atletico Pagani.
Ecco di seguito il dispositivo:
GARA DEL 13/10/2019
S.C. VICTORIA MARRA – ATLETICO PAGANI Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, preso atto della rimessione della CSAT, giusta C.U. 13/CSAT del 15.11.2019; rilevato che il calciatore oggetto di reclamo risulta effettivamente non tesserato con la Società ASD Atletico Pagani, come evidenziato dalla CSAT con il citato C.U.; rilevata, dunque, la fondatezza del reclamo P.Q.M. il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, dato atto della rituale comunicazione della decisione effettuata alle parti, ex art. 67 C.G.S.,
DELIBERA
in accoglimento del reclamo proposto, di: a infliggere alla Società ASD Atletico Pagani la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3/0 in favore della reclamante; b) squalificare il calciatore Costantino Roberto (nato il 8.06.1990) per n. 2 giornate effettive; c) inibire il Dirigente Accompagnatore della Società ASD Sporting Pagani, Sig. SORRENTINO Nunzio, fino al 19.12.2019; d) di infliggere alla società ASD Sporting Pagani l’ammenda di euro 100,00; e) restituire la tassa reclamo, se versata.
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