Dopo la farsa andata in scena nella giornata di ieri, che ha visto il Pro Piacenza (Società zombie che forse sarebbe stato meglio stoppare prima che si concretizzasse una vera e propria mortificazione per il movimento calcistico italiano, ndr), perdere 20-0 col Cuneo, per aver schierato solo 8 giocatori, nati tra il 2000 e il 2002 e molti dei quali non regolarmente tesserati, è arrivato il provvedimento di esclusione dal campionato di Serie C.
L’ennesima pagina nera di uno degli anni più bui del calcio nostrano, che fa il paio con il grave ritardo nell’avvio dei campionati, con le discutibili riforme degli stessi, e con l’esclusione già consumata del Matera (Clicca qui per i dettagli sull’esclusione dei lucani).
Di seguito riportiamo il passaggio più significativo della delibera di esclusione del Giudice Sportivo, e la relativa sanzione:
…che al di là delle consapevoli, plurime e fraudolente violazioni regolamentari messe in atto dalla società Pro Piacenza (che verranno di seguito individuate e sanzionate), preme sottolineare l’inaccettabile comportamento della medesima società la quale, mortificando l’essenza stessa della competizione sportiva, ha costretto sia i soggetti inseriti nella propria distinta che i calciatori della squadra avversaria a disputare una gara “farsesca” dal punto di vista tecnico (nonché pericolosa per l’incolumità fisica di soggetti non adeguatamente preparati dal punto di vista agonistico), abusando dei diritti formali certamente concessi dal regolamento, ma basati su principi di lealtà e correttezza che nella fattispecie sono stati sovvertiti, stravolti e letteralmente calpestati.
DELIBERA
1) di comminare alla società Pro Piacenza, a norma dell’art. 17.5 del CGS, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
2) di infliggere alla società Pro Piacenza a norma dell’art. 10.8 del CGS la sanzione, prevista dall’art.18 comma 1 lettera i) del medesimo, di “ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO DI COMPETENZA”
3) di comminare alla società Pro Piacenza, a norma dell’art. 18 del C.G.S., l’ammenda di € 20.000,00 (ventimila);
4) di disporre, in conformità al parere interpretativo reso dalla Corte Federale di Appello con C.U. n. 064/CFA del 17 gennaio 2019, che:
– a norma dell’art. 53.3 delle NOIF, tutte le gare, disputate o meno, dalla Società Pro Piacenza nel girone di andata non hanno valore per la classifica, che viene riformulata senza tenere conto dei relativi risultati;
– a norma dell’art. 53.4 delle NOIF, fermo restando il risultato di cui al C.U. 143 DIV dell’8 gennaio 2019, tutte le gare ancora da disputare dalla Società Pro Piacenza saranno considerate perdute con il punteggio di 0-3 in favore dell’altra società con la quale avrebbe dovuto disputare la gara fissata in calendario;
5) di infliggere al tesserato ADELFIO SALVATORE la sanzione dell’inibizione a tutto il 31.12.2021;
6) di infliggere al massaggiatore PICCIARELLI ALESSIO la squalifica a tutto il 31.12.2019;
7) di rinviare ad un successivo e specifico Comunicato Ufficiale l’annullamento delle ammonizioni comminate ai calciatori nelle gare annullate con il presente provvedimento.