NAPOLI. Arriva finalmente la decisione sul finale di gara turbolento nel girone D di Promozione Campania tra Givova Capri Anacapri e il San Vito Positano, gara valevole per la quindicesima giornata, nella quale il direttore di gara al 30′ del secondo tempo aveva decretato lo stop anticipato a tutela della propria incolumità chiedendo di essere scortato dalla polizia per il rientro al porto.
IL RICORSO
Nei giorni seguenti alla sospensione il sodalizio isolano aveva presentato ricorso avverso le decisioni assunte dal giudice sportivo in relazione a quanto refertato dal direttore di gara. Oggi è arrivata la seguente nota da parte del Sostituto Giudice Sportivo Territoriale avv. Marco Cardito che dopo gli accertamenti da parte della Procura Federale predispone la ripetizione del suddetto incontro.
IL DISPOSITIVO
GARA DEL 22/ 1/2022 UC GIVOVA CAPRI ANACAPRI – SAN VITO POSITANO 1956
Il sostituto giudice sportivo territoriale, avv. Marco Cardito, facendo seguito al C.U. di questo C.R. Campania n. 17/GST del 1.02.2022 che qui si intende integralmente richiamato, letta la relazione finale della Procura Federale relativa alla gara in oggetto, laddove: “Dall’esame degli atti, per quanto utile ai fini del decidere, è dato di rilevare: la particolare veemenza dell’atteggiamento del sig. Parlato, può certamente aver creato uno stato di metus nell’arbitro tale da avergli indotto la consapevolezza, come scrive nel referto, di non riuscire a dirigere la gara con serenità ed a ritenere cessate le condizioni di normalità per la prosecuzione dell’incontro e tuttavia benché dal referto arbitrale e dall’audizione dinanzi il GST risulti che il direttore di gara sia stato attinto da una testata del sig. Parlato, in realtà una vera testata non si apprezza dalla riproduzione filmata agli atti e pubblicata sul web; la situazione ambientale all’interno dell’impianto di gioco era nella norma, non rilevandosi dal filmato né da altri atti ufficiali alcuna intemperanza del pubblico; il comportamento del sig. Stefano Parlato è certamente assai deprecabile e minaccioso ma, perlomeno da quanto appare, non sembra abbia colpito il direttore di gara”;
P.Q.M.
preso atto di quanto sopra e fatte proprie le conclusioni della Procura, delibera la ripetizione della gara in epigrafe (fermi i provvedimenti disciplinari già assunti e pubblicati nel relativo CU), demandando alla Segreteria di questo C.R. gli adempimenti conseguenziali; nulla per il contributo di accesso alla giustizia sportiva. Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale avv. Marco Cardito.