ROMA. Ieri è arrivata la temuta stretta per il mondo dello Sport, a fine dicembre il Ministro Spadafora aveva dichiarato che l’obiettivo era la ripresa a fine gennaio ma probabilmente ciò avverrà tra poco meno di due mesi. I nuovi dati, e la crescente preoccupazione in giro per l’Europa in seguito anche alla riduzione del numero di vaccini inviati da Pfizer, hanno spinto il Governo a prolungare le misure restrittive.
LE NUOVE MISURE PER LO SPORT
Ecco dunque di seguito cosa è consentito fare e cosa no fino al 5 marzo 2021, chiaramente le attività soggette a restrizioni riceveranno nei prossimi giorni comunicazione da parte del Governo in merito ai nuovi ristori necessari per far fronte ad un’emergenza che dura ormai da quasi un anno:
- E’ consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ma rispettando la distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.
- Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni di livello agonistico d’interesse nazionale riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali rigorosamente a porte chiuse.
- Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra partecipanti alle suddette competizioni, sono consentite a porte chiuse e nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali. Il CONI e il CIP vigilano sul rispetto di tali misure.
- L’ingresso nel territorio nazionale di atleti, tecnici, giudici, commissari di gara e accompagnatori, rappresentanti della stampa estera che hanno soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti in altri Stati, è consentito purchè nelle 48 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale sia effettuato un test molecolare o antigenico, per mezzo di tampone e risulti negativo.
- Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi.
- L’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi interni a detti circoli.
- Sono consentite le attività dei centri di riabilitazione, nonché quelle dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell’efficienza operativa in uso al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti.
- Lo svolgimento degli sport di contatto è sospeso (vale per tutte quelle attività non di interesse nazionale sopra descritte); sono altresì sospese l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale;
- Per le competizioni di interesse nazionale, al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività che prevedono la partecipazione di atleti, tecnici, giudici e commissari di gara, rappresentanti della stampa estera e accompagnatori provenienti da Paesi per i quali l’ingresso in Italia è vietato o per i quali è prevista la quarantena, questi ultimi, prima dell’ingresso in Italia, devono avere effettuato un test molecolare o antigenico per verificare lo stato di salute, il cui esito deve essere indicato nella dichiarazione di cui all’articolo 7, comma 1, e verificato dal vettore ai sensi dell’articolo 9. Tale test non deve essere antecedente a 48 ore dall’arrivo in Italia e i soggetti interessati, per essere autorizzati all’ingresso in Italia, devono essere in possesso dell’esito che ne certifichi la negatività e riporti i dati anagrafici della persona sottoposta al test per gli eventuali controlli. In caso di esito negativo del tampone i soggetti interessati sono autorizzati a prendere parte alla competizione sportiva internazionale sul territorio italiano, in conformità con lo specifico protocollo adottato dall’ente sportivo organizzatore dell’evento.
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