Ecco di seguito le decisioni adottate dal Giudice Sportivo Territoriale per quanto riguarda l’ultimo turno e gli ultimi recuperi del campionato di Seconda Categoria Campania.
GIUDICE SPORTIVO
GARE DEL 27/ 4/2022
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE
PEPE MICHELE (VIRTUS MONTEFALCIONE) il calciatore partendo dalla panchina attingeva con uno sputo il ddg alla nuca (art. 35 co. 2)
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE
PEPE GIUSEPPE (VIRTUS MONTEFALCIONE) tentava di colpire il direttore di gara al volto lanciandogli il pallone con violenza, non vi riusciva
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (V INFR)
CAPONE CRISTIAN (VIRTUS MONTEFALCIONE)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
BOGLIONE FRANCESCO (MI SFIZIO SOCCER)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE
PEPE MICHELE (VIRTUS MONTEFALCIONE) il calciatore partendo dalla panchina attingeva con uno sputo il ddg alla nuca (art. 35 co. 2)
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE
PEPE GIUSEPPE (VIRTUS MONTEFALCIONE) tentava di colpire il direttore di gara al volto lanciandogli il pallone con violenza, non vi riusciva
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (V INFR)
CAPONE CRISTIAN (VIRTUS MONTEFALCIONE)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
BOGLIONE FRANCESCO (MI SFIZIO SOCCER)
GARE DEL 30/ 4/2022
ATLETICO MANOCALZATI – ETOILE MONTORO Il GST letto il referto nonché il supplemento di rapporto, rilevato che: – al 18 minuto del 2^ tempo il DDG espelleva il calciatore Troisi Gaetano, della Società Etoile Montoro, per aver usato nei suoi confronti parole irriguardose; – dopo aver avuto la notifica del provvedimento il Troisi rincorreva il DDG cercando di colpirlo con un pugno ma ciò non avvenne perché fermato dai calciatori della squadra avversaria; – in tale momento si sono avvicinati al DDG altri calciatori della Società Etoile Montoro tra i quali il Sig. Esposito Adriano e Rodia Antonio;- il Sig. Esposito Adriano rivolgeva al DDG minacce di effettuargli lesioni personali nonché parole volgari ed irriguardose;- gli altri calciatori della Società Etoile Montoro cercavano il contato fisico con il DDG ma furono prontamente fermati dai calciatori della Società Atletico Manocalzati e dalle FF.OO ; – a seguito di tutto quanto sopra le FF.OO hanno scortato nello spogliatoio il DDG; – a tal punto il DDG viste le condizioni sopra descritte, riteneva di non poter far proseguire la gara e quindi la sospendeva definitivamente. PQM delibera di : A) infliggere alla Società Etoile Montoro la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0/3 in favore della Società Atletico Manocalzati; B) infliggere la squalifica per n. 3 giornate al calciatore Troisi Gaetano della Società Etoile Montoro; C) infliggere la squalifica per n.4 giornate al calciatore Esposito Adriano della Società Etoile Montoro. Sanzione aggravata per le gravi minacce rivolte al DDG; D)di comminare l’ammenda di euro 300,00 alla Società Etoile Montoro. Sanzione aggravata dalla mancata collaborazione dei dirigenti della Società per impedire quanto sopra descritto. Gli altri eventuali provvedimenti disciplinari vengono sotto riportati.
CERVINO CALCIO – GREEN TEAM VITULAZIO Il GST, letto il referto del DDG, rilevato che la gara in epigrafe non si è disputata per l’assenza della società Green Team Vitulazio applicazione del combinato disposto dell’art. 53 – 2 comma NOIF , dell’art. 10 CGS comma 1 e 4, e del C.U. C.R. Campania n. 1 del 7.7.21in cui si determina la sanzioni pecuniaria in misura doppia qualora la rinunzia si verifichi quando manchino tre gare o meno alla conclusione del Campionato ed in considerazione che la assenza ingiustificata della predetta società è intervenuta nelle ultime tre gare di campionato, delibera: a) di infliggere alla Società Green team Vitulazio né la punizione sportiva perdita della gara con la gara con il risultato 0/3, in favore della Società Cervino Calcio b) di comminare alla Società Green Team Vitulazio la punizione sportiva della penalizzazione di 1 punto in classifica c) di comminare alla Società Green Team Vitulazio l’ammenda di euro 400
PALINURO – PERDIFUMO Letto il referto arbitrale, rilevato che la società Palinuro schierava inizialmente solo n. 7 calciatori; che al 35 minuto del 1º tempo lasciavano, per infortuni, il tdg un calciatore della detta società, per cui il DDG sospendeva definitivamente la gara per inferiorità numerica della società Palinuro; PQM , letta la Regola n. 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio, e visto l’art. 10 comma 1 del CGS, delibera di infliggere alla società Palinuro la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato 3/0 in favore della società Perdifumo. Per gli altri eventuali provvedimenti si rimanda alla camicia di gara.
REAL SASSO 12 – BRACIGLIANO Il GST, letto il referto del DDG, rilevato che la gara in epigrafe non si è disputata per l’assenza della società Bracigliano, in applicazione del combinato disposto dell’art. 53 – 2 comma NOIF , dell’art. 10 CGS comma 1 e 4, e del C.U. C.R. Campania n. 1 del 7.7.21in cui si determina la sanzioni pecuniaria in misura doppia qualora la rinunzia si verifichi quando manchino tre gare o meno alla conclusione del Campionato ed in considerazione che la assenza ingiustificata della predetta società è intervenuta nelle ultime tre gare di campionato ,delibera: a) di infliggere alla società Bracigliano la punizione sportiva della perdita della gara con la gara con il risultato 0/3, in favore della Società Real Sasso 12 b) di comminare alla Società Bracigliano la punizione sportiva della perdita di n.1 punto in classifica; c) di comminare alla Società Bracigliano l’ammenda euro 400.
SAN MARCO DEI CAVOTI – SOLOPACA CALCIO Il GST, letto il referto del DDG, rilevato che la gara in epigrafe non si è disputata per l’assenza della società Solopaca, in applicazione del combinato disposto dell’art. 53 – 2 comma NOIF , dell’art. 10 CGS comma 1 e 4, e del C.U. C.R. Campania n. 1 del 7.7.21 in cui si determina la sanzione pecuniaria in misura doppia qualora la rinunzia si verifichi quando manchino tre gare o meno alla conclusione del Campionato ed in considerazione che la assenza ingiustificata della predetta società è intervenuta nelle ultime tre gare di campionato, delibera: a) di infliggere alla Società Solopaca la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato 0/3 in favore della San Marco dei Cavoti; b) di comminare alla Società Solopaca la punizione sportiva della perdita di n.1 punto in classifica; c) di comminare alla Società Solopaca l’ammenda euro 400,00.
SOCIETÀ
PERDITA DELLA GARA:
BRACIGLIANO vedi delibera
ETOILE MONTORO vedi delibera
GREEN TEAM VITULAZIO vedi delibera
PERDIFUMO vedi delibera
SOLOPACA CALCIO vedi delibera
PENALIZZAZIONE DI PUNTI UNO IN CLASSIFICA:
BRACIGLIANO – GREEN TEAM VITULAZIO – SOLOPACA CALCIO vedi delibera
AMMENDA
Euro 400,00 BRACIGLIANO vedi delibera
Euro 400,00 GREEN TEAM VITULAZIO vedi delibera
Euro 400,00 SOLOPACA CALCIO vedi delibera
Euro 300,00 ETOILE MONTORO vedi delibera
DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 3/ 6/2022
BUSICO SALVATORE (MITHRAEUM 2018)
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 12/ 5/2022
PICCOLO ROSARIO (OLEVANESE)
DE CESARE ANTONIO (SALERNO GUISCARDS)
ASSISTENTE ARBITRO
SQUALIFICA FINO AL 12/ 5/2022
GAGLIARDI PIERANGELO (REAL S.ANGELO IN FORMIS)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE
ESPOSITO ADRIANO (ETOILE MONTORO) vedi delibera
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
TROISI GAETANO (ETOILE MONTORO) vedi delibera
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
MALZONE JURI AMEDEO (ATLETIK)
VENTRIGLIA GIULIO (MITHRAEUM 2018)
ZOTTOLI GABRIELE (OLEVANESE)
GERMANO GIAMMARCO (SALERNO GUISCARDS)
IANNONE ENNIO (SALERNO GUISCARDS)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (V INFR)
SAPORITO GENEROSO (ATLETICO MANOCALZATI)
BOTTIGLIERI RENATO (ATLETICO NUCERIA 2017)
BUSICO FABRIZIO (MITHRAEUM 2018)
ROMANO FRANCESCO (ORFRI CALCIO)
VIVONE GENNARO (SANTA TECLA CALCIO 2019)
AMORUSO MATTIA (SPORTING GIFFONI)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)
FORMATO GIUSEPPE (REAL SERINO 2016)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
ADESSO ANTONIO (CAGGIANO CALCIO)
SALOMONE GIULIANO (MITHRAEUM 2018)
VISTOCCO VITO (OLEVANESE)
IEVOLI DAVIDE (REAL PUGLIANELLO CALCIO)
LOMBARDO FULVIO (REAL PUGLIANELLO CALCIO)
KANDE OUSMANE (REAL SERINO 2016)
DARHRHAM NABIL SALEH (SALERNO GUISCARDS)
SABATINO ALESSANDRO (SPORTING GIFFONI)
RIELLO DOMENICO (TEMPALTA)
CESTINETO ANTONIO (TOTAL FOOTBALL CLUB)
GARE DEL 1/ 5/2022
ATLETICO PORTICI 2009 – SPORT VILLAGE Il GST, letto il referto arbitrale, rilevato che: – la società Sporting Village schierava inizialmente n. 11 calciatori; – al 12^ minuto del 1^ tempo la società Sporting Village anche a seguito di infortunio occorso ad un proprio calciatore, restava in inferiorità numerica, per cui il DDG sospendeva definitivamente la gara; PQM, letta la Regola n. 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio, e visto l’art. 10 comma 1 del CGS, delibera di infliggere alla società Sporting Village la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3/0 in favore della società Atletico Portici. Per gli altri eventuali provvedimenti si rimanda alla camicia di gara.
ATLETICO SAN MARCO – ATLETICO PAESTUM Letto il referto arbitrale, rilevato che la società Atletico Paestum schierava inizialmente solo n. 7 calciatori ; che al 2 minuto del 1º tempo lasciavano, per infortunio, il tdg un calciatore della detta società, per cui il DDG sospendeva definitivamente la gara per inferiorità numerica della società Altetico Paestum; PQM, letta la Regola n. 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio, e visto l’art. 10 comma 1 del CGS, delibera di infliggere alla società Atletico Paestum la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato 03. in favore della società Atletico San Marco. Per gli altri eventuali provvedimenti si rimanda alla camicia di gara.
SOCIETÀ
PERDITA DELLA GARA:
ATLETICO PAESTUM vedi delibera
SPORT VILLAGE vedi delibera
AMMENDA
Euro 100,00 SASSANO CALCIO Al temine della gara, alcuni propri calciatori partecipavano ad una rissa con i calciatori della squadra avversaria.
Euro 100,00 ZONE ALTE QUADRIVIO Al termine della gara alcuni propri calciatori partecipavano ad una rissa con alcuni calciatori della squadra avversaria.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE
MOSCATO EMILIO (ZONE ALTE QUADRIVIO) Con comportamento sleale, scorretto, antisportivo e violento poiché dalla panchina, unitamente ad altri compagni di squadra, entrava sul TDG e dirigendosi verso l’arbitro dava una vigorosa spinta al DDG
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE
FERRARA RAFFAELE (SASSANO CALCIO) Con comportamento antisportivo, espulso per doppia ammonizione. Al termine della gara partecipava ad una violenta rissa mentre le squadre sia avviavano negli spogliatoi.
BONAVOGLIA LORENZO (ZONE ALTE QUADRIVIO) Veniva dapprima espulso poiché rivolgeva espressioni sleali ed antisportive ad un calciatore avversario e successivamente, al termine della gara, partecipava ad una violenta rissa mentre le squadre si avviavano negli spogliatoi.
IZZO SIMONE (ZONE ALTE QUADRIVIO) Con comportamento antisportivo, espulso per doppia ammonizione. Al termine della gara partecipava ad una violenta rissa mentre le squadre si avviavano negli spogliatoi.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
FLAUTO GENNARO (GIOVE ACADEMY)
MAFFEO GENNARO (GIOVE ACADEMY)
BORRILLO NICHOLAS (MOLINARA)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (V INFR)
CAIRELLA DARIO (ANTONIO TEDINO)
PASTORE SALVATORE (CETARA)
MELLUSO UMBERTO (GIOVE ACADEMY)
ZERILLO ANTONELLO (MOLINARA)
MARINO GERARDO (REAL SANTA CECILIA)
CUOMO VINCENZO (SAN GIOVANNESE CALCIO)
FERRARA RAFFAELE (SASSANO CALCIO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)
PALMENTIERI REMIGIO (ASAD PEGASO)
PAPPALARDO ANTONIO (CETARA)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
SPINELLI SIMONE (ASCEA 2018)
IANNOTTA ANTONIO (AUDAX DUGENTA)
GOMEZ ROBERT (F.C. ROTONDI)
SORRENTINO PINO (GIOVE ACADEMY)
MATURO EUGENIO PIO (POLISPORTIVA FAICCHIO)
AMENDOLA MIRCO (PRO SALA FOOTBALLCLUB)
FARABELLA ALESSANDRO (ROVELLA CALCIO)
DELFINO SIMONE (SAN MARCO AGROPOLI)
NUZZO FRANCESCO (SASSANO CALCIO)
ALBANO VALERIO (STELLA CIOFFI)
VARALLO GENNARO (STELLA CIOFFI).
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