Diramate le decisioni del Giudice Sportivo dopo la diciannovesima giornata di ritorno del campionato di Serie B 2022/23. Ecco di seguito i provvedimenti più significativi:
GIUDICE SPORTIVO
SOCIETA’
AMMENDA
- Ammenda di € 15.000,00: alla Soc. PALERMO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato seggiolini divelti verso il settore occupato dai tifosi della squadra avversaria, in relazione alla gravità del fatto potenzialmente pericoloso; per avere, inoltre, lanciato un petardo e due fumogeni sul terreno di giuoco che causava l’interruzione del giuoco per pochi secondi; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
- Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. BRESCIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato seggiolini divelti verso il settore occupato dai tifosi della squadra avversaria, in relazione alla gravità del fatto potenzialmente pericoloso; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
- Ammenda di € 7.000,00: alla Soc. PERUGIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno e nel recinto di giuoco tre petardi e alcuni fumogeni che costringevano l’Arbitro ad interrompere la gara per circa quattro minuti; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
- Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. PISA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco cinque bengala; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
- Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. TERNANA per avere suoi sostenitori, al 1° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un petardo e un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
- Ammenda di € 1.000,00: alla Soc. FROSINONE per avere suoi sostenitori, al 5° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
CALCIATORI SQUALIFICATI
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 3.000,00
- BELLUSCI Giuseppe (Ascoli): per avere, al 45° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina, rivolto al Direttore di gara espressioni offensive, reiterando tale atteggiamento negli spogliatoi.
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
- GLIK Kamil (Benevento): per avere, al 39° del secondo tempo, rivolto agli Ufficiali di gara epiteti offensivi; infrazione rilevata da un Assistente.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
- CAMARA Drissa (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
- CEPPITELLI Luca (Venezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
- KONE Ben Lhassine (Frosinone): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).
- SABELLI Stefano (Genoa): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Decima sanzione).
- STROOTMAN Kevin Johannes (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
- VIGNALI Luca (Como): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).
- ZANELLATO Niccolo (Spal): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
CALCIATORI DIFFIDATI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TREDICESIMA SANZIONE)
- CURADO Marcos (Perugia)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
- BOTTA MONTERO Ruben Alejandro (Bari)
- CARRETTA Mirko (Sudtirol)
- LAPADULA Gianluca (Cagliari)
- LISTKOWSKI Marcin (Brescia)
- MALLAMO Alessandro (Bari)
- OUKHADDA Shady (Modena)
- SALA Marco (Palermo)
- DEFENDI Marino (Ternana)
ALLENATORI SQUALIFICATI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
- MELIDONA Vincenzo (Ascoli): per avere, al 30° del primo tempo, ritardando una ripresa del giuoco, rivolto un’espressione irriguardosa ad un calciatore della squadra avversaria.
OPERATORI SANITARI SQUALIFICATI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
- DI LUIGI Emiliano (Ascoli): per avere, al 50° del secondo tempo, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti di un calciatore della squadra avversaria.
MEDICI SQUALIFICATI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
- ROSA Ermes (Brescia): per essersi, al 49° del secondo tempo, attardato ad uscire dal terreno di giuoco allo scopo di ritardare la ripresa della gara.