Diramate le decisioni del Giudice Sportivo dopo la quattordicesima giornata di ritorno del campionato di Serie C girone C. Ecco di seguito i provvedimenti più significativi in vista del prossimo turno:
GIUDICE SPORTIVO
SOCIETA’
AMMENDA
- € 2000 POTENZA A) per avere una decina di suoi sostenitori presenti nel Settore Distinti intonato, durante la fase di riscaldamento, per cinque volte, cori offensivi e insultanti nei confronti di un calciatore della Squadra avversaria che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante di tipo razzistico; B) per avere la quasi totalità dei suoi sostenitori presenti nel Settore Distinti intonato, al 1° e al 34° minuto del primo tempo, per cinque volte in ciascuna occasione, un coro oltraggioso nei confronti di un calciatore avversario. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed, r.c.c.).
- € 600 AVELLINO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati in Curva Sud, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 43° minuto del secondo tempo, nel recinto di gioco cinque bottigliette d’acqua semipiene e senza tappo senza colpire alcuno. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
- € 200 TARANTO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 43° e 46° minuto del secondo tempo, all’interno del recinto di gioco, due bottigliette di caffè Borghetti vuote. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITOFEDERALE A TUTTO IL 28 MARZO 2023 E EURO 500 DI AMMENDA
- DI NOLA PASQUALE (TURRIS) per avere, al 16° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Assistente Arbitrale n. 1, in quanto pronunciava una frase irrispettosa nei suoi confronti per dissentire su una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Assistente Arbitrale n.1).
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E EURO 500 DI AMMENDA
- PETRAZZUOLO AMEDEO (JUVE STABIA) per avere, al 43° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto dapprima si dirigeva verso il IV Ufficiale per protestare nei suoi confronti e, successivamente, alla notifica del provvedimento di espulsione, entrava sul terreno di gioco pronunciando una frase irrispettosa nei confronti dell’Arbitro. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
- CICIRIELLO GIUSEPPE (TARANTO) per avere, al 34° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto usciva dall’area tecnica urlando e sbracciando per dissentire nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
- CINELLI DANIELE (ACR MESSINA) per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta, in quanto, in occasione di un fallo fischiato nei pressi della panchina della propria Squadra, si alzava dalla panchina e tratteneva il pallone ritardando la ripresa del gioco. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, valutate le modalità complessive della condotta.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
- GIANNOTTI PASQUALE (MONOPOLI) per avere, al 36° minuto del primo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento, dopo aver subito una trattenuta prolungata da parte dell’avversario, reagiva colpendolo con una manata sulla nuca. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta considerando che, da una parte, non risultano conseguenze a carico dell’avversario e, dall’altra, che il colpo è stato inferto in una zona del corpo particolarmente delicata.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
- VACCA ANTONIO (FOGGIA)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (X INFR)
- BIASIOL ERIC (GIUGLIANO)
- OYEWALE SULAIMAN (GIUGLIANO)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
- CASARINI FEDERICO (AVELLINO)
- LEO DANIEL COSIMO (FOGGIA)
- FIORANI MARCO (ACR MESSINA)
- DE RISIO CARLO (MONOPOLI)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)
- COSTA FILIPPO (FOGGIA)
- ALTOBELLI DANIELE (JUVE STABIA)
- MICELI MIRKO (TURRIS)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
- PALMIERO LUCA (PESCARA)
- PAOLINI SIMONE (FIDELIS ANDRIA)
- MACCA FEDERICO (VIRTUS FRANCAVILLA)
- TOMMASINI CHRISTIAN (TARANTO)
Ph Calcio Foggia, tifosi Zaccheria