Diramate le decisioni del Giudice Sportivo dopo la nona giornata di ritorno del campionato di Serie C girone C. Ecco di seguito i provvedimenti più significativi in vista del prossimo turno:
GIUDICE SPORTIVO
SOCIETA’
AMMENDA
- € 2000 CROTONE A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi da alcuni suoi sostenitori posizionati nel Settore loro riservato, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, violenza morale e offesa dell’altrui dignità, consistiti nell’avere attinto con numerosi sputi il Collaboratore della Procura Federale, al 1° minuto del secondo tempo, sputi che venivano reiterati al 25° minuto del secondo tempo, senza colpire alcuno; B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, dal Settore loro riservato: all’interno del recinto di gioco, verso la panchina della Squadra avversaria, al 24° minuto del secondo tempo, una bottiglia d’acqua di plastica semipiena, senza colpire nessuno; al 25° minuto del secondo tempo, un bicchiere di plastica mezzo pieno di liquido, senza colpire alcuno; C) per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato un seggiolino all’interno della Tribuna Ospiti. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed, r.c.c., documentazione fotografica – obbligo di risarcimento danni se richiesto).
- € 1000 FOGGIA A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati in Curva Sud, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al 4° minuto del primo tempo, tre rotoli di carta per scontrini nel recinto di gioco; B) per avere suoi sostenitori, posizionati nella Curva Nord, intonato, al 20° minuto del secondo tempo, per quattro volte, cori oltraggiosi e comportanti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale nei confronti dei tifosi avversari. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti, considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
- € 300 MONOPOLI per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere divelto e\o danneggiato otto seggiolini all’interno del Settore Ospiti. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r.c.c., supplemento r.c.c., documentazione fotografica – obbligo di risarcimento danni se richiesto).
DIRIGENTI NON ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 28 FEBBRAIO 2023
- GRECO VINCENZO (PICERNO) per essere entrato ed essersi trattenuto negli spogliatoi riservati alla propria Squadra, al termine della gara, mentre era inibito come da decisione C.U. 167/DIV del 07.02.2023; invitato ad allontanarsi da parte dei Collaboratori della Procura Federale e dei Commissari di Campo, proferiva frasi irriguardose nei loro confronti. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 9, 13, comma 2, e 19 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e le scuse porte poco dopo la perpetrazione della condotta dal Signor Greco ai Componenti la Procura federale ed al Commissario di campo (r. proc.fed., r.c.c.).
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E EURO 500 DI AMMENDA
- ONORATI MARCO (ACR MESSINA) per avere, al 39° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro alzandosi dalla panchina e gesticolando nei suoi confronti per dissentire nei confronti di una sua decisione. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
- TARTAGLIA ANGELO (MONTEROSI TUSCIA) per avere, al 52° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, colpendolo volontariamente con una gomitata sul viso (a gioco in svolgimento e con il pallone non a distanza di gioco) facendolo cadere a terra e procurandogli dolore. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell’avversario e, dall’altra, il tipo di colpo inferto e la zona del corpo dell’avversario attinta (r. a.a. n.1).
- BORRI LORENZO (MONTEROSI TUSCIA) per avere, al 53° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, colpendolo con un calcio all’altezza del ginocchio (a gioco in svolgimento e con il pallone non a distanza di gioco) facendolo cadere a terra e procurandogli dolore. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., considerate, da una parte, la pericolosità della condotta e la zona del corpo dell’avversario attinta e, dall’altra, che non risultano conseguenze a carico dell’avversario.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
- PLIZZARI ALESSANDRO (PESCARA) per avere, al 18° minuto del secondo tempo, tenuto, una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (XIV INFR)
- LAARIBI MOHAMED (POTENZA)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (X INFR)
- BIZZOTTO NICOLA (MONOPOLI)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
- LANGELLA CHRISTIAN (AUDACE CERIGNOLA)
- FERRANI MANUEL (PICERNO)
- GARATTONI ALESSANDRO (FOGGIA)
- PAVLEV DANIEL (VITERBESE)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)
- DI LIVIO LORENZO (LATINA)
- MBENDE EMMANUEL (MONTEROSI TUSCIA)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
- MALCORE GIANCARLO (AUDACE CERIGNOLA)
- MORETTI LORENZO (AVELLINO)
- PAGLIAI GABRIELE (PICERNO)
- TCHETCHOUA NDZO GIOVANNI DUREL (VIRTUS FRANCAVILLA)
- ESPOSITO ANDREA (LATINA)
- COSTANTINO ROCCO (MONTEROSI TUSCIA)
- GYAMFI BRIGHT (POTENZA)
- ROSSETTI SIMONE (TARANTO)