Diramate le decisioni del Giudice Sportivo dopo gli ultimi spareggi play out del campionato di Serie C. Ecco di seguito i provvedimenti più significativi e tutte le retrocesse:
GIUDICE SPORTIVO
SOCIETA’
GARE DEL 14/ 5/2023
PREANNUNCIO DI RECLAMO
- SEREGNO CALCIO S.R.L – BRENO Preso atto del preannuncio di ricorso da parte della Societa’ U.S.D.BRENO ai sensi dell’art.67 del C.G.S., nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.
- RECLAMO SEREGNO CALCIO S.R.L – BRENO Il Giudice Sportivo, letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla U.S. BRENO, con il quale si richiede che venga inflitta alla U.S. 1913 SEREGNO CALCIO S.r.l. la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3, ai sensi dell’art. 10, co. 6, lett. a) C.G.S., deducendo la irregolare posizione, nella gara in epigrafe, del calciatore KOMATE DRAMANE (nato il 12.04.1994) che nel corso della stagione sportiva è stato tesserato presso quattro diverse società, di cui due professionistiche e due dilettantistiche, così violando la limitazione stabilita dall’art. 95, comma 2 delle NOIF lette le Controdeduzioni fatte pervenire U.S. 1913 SEREGNO CALCIO S.r.l. con cui si chiede il rigetto del reclamo; rilevato come codesto Giudice sportivo ha già avuto modo di pronunciarsi sulla fattispecie di cui al reclamo in oggetto, con la decisione di cui al Com. Uff. n. 130 del 26 aprile 2023, in cui ha accolto analogo reclamo proposto dalla Real Calepina F.C. SSDARL, dopo aver preso atto: della comunicazione dell’Ufficio Tesseramento del Dipartimento Interregionale presso la Lega Nazionale Dilettanti, nella quale si informa che il calciatore KOMATE DRAMANE (nato il 12.04.1994) per la stagione 2022/2023 è stato tesserato per quatto diversi sodalizi, vale a dire: 1) come professionista dall’Hellas Verona il 2.8.2022; 2) come professionista da società albanese (tesseramento estero) il 5.8.2022; 3) come dilettante dalla Aglianese Calcio il 2.9.2022; 4) come dilettante dall’U.S. Seregno Calcio S.r.l. il 10.12.2022; dell’applicabilità dell’art. 95, comma 2, NOIF anche nei confronti dei calciatori dilettanti che siano stati tesserati nel corso dellamedesima stagione sportiva anche per società professionistiche dell’avvenuto superamento, con l’ultimo e quarto tesseramento presso l’U.S. Seregno Calcio S.r.l., del numero massimo, pari a tre, di società con cui era possibile per il calciatore KOMATE DRAMANE tesserarsi rilevato come la Corte Sportiva d’Appello Nazionale – III sezione, con Decisione n. 209/CSA/2022-2023 del 3 maggio 2023, pronunciata su reclamo con procedura d’urgenza numero 250/CSA/2022-2023, proposto dalla società U.S. 1913 Seregno Calcio in data 27.04.2023, ha annullato la decisione affermando che codesto Giudice Sportivo “avrebbe dovuto limitarsi a prendere atto del tesseramento federale del calciatore Konate Dramane in favore della U.S. Seregno e, conseguentemente, della sua partecipazione a pieno titolo alla gara in questione”, ritenendo altresì irrilevante ai fini del decidere la “corretta interpretazione da riservare all’art. 95, comma 2”. Rilevato come sulla vicenda, la medesima Corte Sportiva d’Appello Nazionale, ha rimesso gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza affinché proceda ai “necessari approfondimenti (…) circa le modalità del tesseramento del calciatore nel corso della presente stagione sportiva”.
- P.Q.M.,
- Delibera: di respingere il reclamo; di omologare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: U.S. 1913 SEREGNO CALCIO S.r.l – U.S.D. BRENO 0-0 d.t.s. di addebitare la tassa di reclamo sul conto della U.S.D. BRENO
PREANNUNCIO DI RECLAMO
- FOLGORE CARATESE A.S.D. – CITTA DI VARESE Preso atto del preannuncio di ricorso da parte della Società SSDARLCITTA DI VARESE ai sensi dell’art.67 del C.G.S. ,nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.
- RECLAMO FOLGORE CARATESE A.S.D. – CITTA DI VARESE Il Giudice Sportivo, letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla S.S.D.A.R.L. CITT DI VARESE, con il quale si chiede di disporre a carico della U.S. FOLGORE CARATESE ASD la sanzione della perdita della gara in epigrafe, per avere il sodalizio presentato al Direttore di gara, prima dell’inizio gara, specifica riserva scritta in merito all’altezza delle porte e che l’arbitro avrebbe autorizzato l’inizio della gara nonostante manifeste irregolarità del terreno di gioco, ricavabili (I) dalla presenza di “almeno due avvallamenti superiori ai3 cm”, (II) dalle “distanze tra le traverse e il resto del campo/suolo rimaste inferiori a quelle regolamentari”, nonché (III) dallo “sdoppiamento” delle linee di porta la cui nuova tracciatura ha reso “di larghezza ben superiore a 12 cm o comunque di larghezza superiore a quella del palo”, in violazione della Regola 1 del Regolamento del Giuoco del Calcio; lette le controdeduzioni depositate dalla U.S. FOLGORE CARATESE ASD, con cui si chiede il rigetto del reclamo, in quanto “infondato in fatto e in diritto”; rilevato come il direttore di gara, su richiesta di codesto Giudice sportivo, inoltrava supplemento di rapporto nel quale afferma che successivamente alla presentazione di riserva scritta, a) si è proceduto a controllo dell’altezza delle porte, avvenuto alla presenza dei dirigenti di entrambe le società e che “una delle due porte risultava essere alta 2,36 metri, mentre l’altra 2,39 metri”; b) in seguito la società ospitante ha provveduto “a scavare il terreno di gioco per ripristinare le misure corrette, per poi livellarlo in modo che non vi fossero avvallamenti”; c) quando si è provveduto nuovamente alla misurazione delle porte “abbiamo constatato che erano entrambe dell’altezza di 2,44 metri, quindi perfettamente regolamentari ed ho così potuto dare il via alla gara (ora inizio 16:25)”.
- P.Q.M.
- Delibera: 1) di respingere il reclamo; 2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il punteggio di 2-0 DTS in favore della U.S. FOLGORE CARATESE ASD; 3) di addebitare la tassa di reclamo sul conto della S.S.D.A.R.L. CITTA’ DI VARESE
SOCIETA’
AMMENDA
- Euro 4.000,00 e 1 gara a porte chiuse NOCERINA CALCIO 1910 Per avere propri sostenitori introdotto materiale pirotecnico che veniva utilizzato nel settore loro riservato (10 fumogeni) nonché lanciato nel recinto di gioco (7 bengala e 4 petardi) e sul terreno di gioco (6 bengala). Inoltre per indebita presenza sul terreno di gioco, al termine della gara, di numerose persone, una delle quali colpiva con un calcio un dirigente avversario, mentre un’altra spintonava un Commissario di Campo ponendogli entrambe le mani sul petto. Si rendeva necessario l’intervento delle Forze dell’Ordine. Sanzione così determinata anche in ragione della recidiva specifica di cui ai C.U. 72 e 130.
- Euro 4.000,00 e 1 gara a porte chiuse VASTESE CALCIO 1902 Per avere propri sostenitori: introdotto e utilizzato nel settore loro riservato materiale pirotecnico (2 fumogeni); lanciato, nel corso della gara, 10 bottigliette di acqua semipiene all’indirizzo del portiere della società avversaria cadendone alcune (6) nel recinto di gioco e altre (4) in campo; al 42º del secondo tempo una decina di propri sostenitori sfondavano un cancello e due di essi facevano ingresso sul terreno di gioco. Il direttore di gara era costretto ad interrompere la gara per circa 2 minuti per riportare l’ordine; Al termine della gara veniva sfondato un altro cancello ed entravano sul terreno di gioco circa 40 propri sostenitori che si dirigevano verso la curva della squadra avversaria. Tale comportamento dava inizio al reciproco lancio di pietre di piccole dimensioni bottigliette di acqua piene e semipiene e altri oggetti vari. Si rendeva necessario l’intervento delle Forze dell’Ordine per far rientrare i tifosi nel proprio settore. Infine, per assembramento ostile, sempre al termine della gara, di propri sostenitori nelle immediate vicinanze dell’impianto sportivo, che costringeva la Terna Arbitrale, il CdC e i componenti della squadra ospite ad uscire con circa un’ora e trenta di ritardo. (R A – R CdC)
- Euro 3.500,00 e 1 gara a porte chiuse CALCIO TERMOLI 1920 Per avere propri sostenitori, nel corso della gara, lanciato: 8 fumogeni di cui alcuni nel proprio settore, altri sul terreno di gioco e uno (al 32º del secondo tempo) all’interno del recinto di gioco che causava un incendio e la rottura della rete di una delle porte determinando l’interruzione della gara per circa 3 minuti per consentirne la riparazione; 3 petardi nel settore loro riservato che esplodevano con grande fragore; 5 accendini e una bottiglietta di vetro vuota all’indirizzo del portiere della squadra avversaria che cadevano nel recinto di gioco; Inoltre, al termine della gara, gli stessi sostenitori lanciavano all’indirizzo della tifoseria avversaria, posizionatasi sotto il loro settore, pietre di piccole dimensioni, bottigliette di acqua piene e semipiene e vari oggetti. Si fa obbligo di risarcire i danni se richiesti e documentati. (R A – R CdC)
- Euro 2.500,00 ATLETICO URI Per avere propri tesserati preso parte ad una rissa al termine della gara, che rendeva necessario l’intervento delle Forze dell’Ordine. Inoltre, per indebita presenza sul terreno di gioco al termine della gara, di circa 30 bambini e alcune persone non identificate che accedevano nonostante la situazione di tensione ingenerata dalla rissa. (R CdC)
- Euro 2.500,00 GROSSETO 1912 S.S.AR.L. Per avere, al termine della gara, persona non identificata ma chiaramente riconducibile alla società, entrata indebitamente sul terreno di gioco, colpito con un pugno ed uno schiaffo un calciatore della squadra avversaria. Sanzione così determinata anche in considerazione della recidiva dei C.U. 84 e 105.
- Euro 2.500,00 ILVAMADDALENA 1903 Per avere propri tesserati preso parte ad una rissa al termine della gara, che rendeva necessario l’intervento delle Forze dell’Ordine. Inoltre per avere propri sostenitori introdotto e utilizzato materiale pirotecnico (2 fumogeni) nel settore loro riservato nonché profferito espressioni offensive all’indirizzo della Terna Arbitrale, del CdC e degli Organi Federali. (R CdC)
- Euro 2.000,00 1913 SEREGNO CALCIO S.R.L Per avere, al termine della gara, favorito l’ingresso sul recinto di gioco di persone non identificate e non autorizzate (circa 100) alcune delle quali erano presenti anche nell’area degli spogliatoi. Inoltre, per non avere messo a disposizione della società avversaria le chiavi dello spogliatoio loro riservato. (R CdC)
- Euro 1.500,00 DERTHONA FBC 1908 Per avere propri sostenitori introdotto materiale pirotecnico che veniva utilizzato nel settore loro riservato (6 petardi e 2 fumogeni, nonché lanciato nel recinto di gioco (2 fumogeni). Sanzione così determinata in ragione della recidiva specifica di cui ai CU 130 e (R CdC)
- Euro 500,00 GRAVINA SOC.COOP.SP.DIL. Per avere propri raccattapalle lanciato palloni sul terreno di gioco al fine di interrompere un’azione avversaria.
- Euro 400,00 FOLGORE CARATESE A.S.D. Per avere causato un ritardo di circa 25 minuti all’inizio della gara.
- Euro 400,00 RAGUSA CALCIO Per avere propri sostenitori introdotto materiale pirotecnico (1 petardo) che veniva lanciato all’interno del recinto di gioco. Sanzione così determinata anche in ragione della recidiva specifica di cui al CU 53. (R CdC )
- Euro 300,00 MOLFETTA CALCIO Per indebita presenza di un proprio tesserato non presente in distinta nell’area degli spogliatoi.
- Euro 100,00 MONTECCHIO MAGGIORE SRL Per avere propri sostenitori introdotto e utilizzato materiale pirotecnico (un fumogeno) nel settore loro riservato. (R CdC)
DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 30/ 5/2023
- FARRIS ALESSANDRO (ATLETICO URI) Per avere, a gioco fermo, abbandonato l’area tecnica ed essere venuto a contatto, con un dirigente della squadra avversaria, spintonandolo.
- MASSARI FRANCESCO (GRAVINA SOC.COOP.SP.DIL.) Per avere favorito l’indebita presenza negli spogliatoi di persone non identificate ne autorizzate, nonché rivolto espressioni offensive all’indirizzo di un dirigente avversario.
- PISANO VALERIO (ILVAMADDALENA 1903) Per avere, a gioco fermo, abbandonato l’area tecnica ed essere venuto a contatto, con un dirigente della squadra avversaria, spintonandolo.
- STANZIONE ROSARIO (NOCERINA CALCIO 1910) Per avere abbandonato l’area tecnica raggiungendo la panchina avversaria e determinando una situazione di tensione che durava alcuni minuti.
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 23/ 5/2023
- FINOCCHI SIMONE (TERRANUOVA TRAIANA) Per proteste nei confronti dell’Arbitro, allontanato.
I AMMONIZIONE DIFFIDA
- PEREIRA NETO DE SO LEONIDAS (CITTA DI VARESE)
ALLENATORI
SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE
- SODA ANTONIO (CORREGGESE CALCIO1948 ARL) Per avere rivolto espressioni offensive e minacciose all’indirizzo del Direttore di gara, allontanato. ( R A – R AA)
- GARDINI ALDO (ILVAMADDALENA 1903) Per avere rivolto espressioni offensive all’indirizzo del Direttore di gara.
SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE
- ROMEO FABIO (GRAVINA SOC.COOP.SP.DIL.) Per avere preso parte ad una rissa nel corso della quale spintonava ripetutamente un dirigente avversario.
- BARTOLI RENATO (MOLFETTA CALCIO) Per avere preso parte ad una rissa nel corso della quale spintonava ripetutamente un dirigente avversario.
SQUALIFICA PER 1 GARA EFFETTIVA
- DI GIOIA STEFANO (1913 SEREGNO CALCIO S.R.L) Per aver rivolto ad un calciatore avversario frase offensiva.
I AMMONIZIONE DIFFIDA
- CASTELLI ANGELO (CITTA DI VARESE)
- RUBINO VINCENZO (GRAVINA SOC.COOP.SP.DIL.)
- GARDINI ALDO (ILVAMADDALENA 1903)
- BARTOLI RENATO (MOLFETTA CALCIO)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE
- MARCHETTI FEDERICO (VILLAFRANCA VERONESE) Per avere, a gioco fermo, afferrato un calciatore avversario per i capelli e successivamente gli sputava addosso colpendolo sulla maglia all’altezza del petto.
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE
- VITALI BORGARELLO MILTON (SCANDICCI 1908 SSD A RL) Per avere rivolto espressione irriguardosa all’indirizzo del Direttore di gara.
- NERI LORENZO (TERRANUOVA TRAIANA) Per aver rivolto espressione offensiva all’indirizzo della Terna Arbitrale.
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
- CORATELLA CIRO (MOLFETTA CALCIO) Per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario momentaneamente a terra, lanciando con violenza un pallone che lo colpiva alla nuca.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
- CARRASCO NUNEZ LUIS ANGEL (CORREGGESE CALCIO1948 ARL) Per intervento falloso nei confronti di un calciatore avversario in azione di gioco.
- FICINI FEDERICO (SCANDICCI 1908 SSD A RL) Per intervento falloso su un calciatore avversario lanciato a rete senza ostacolo.
- CIUFFO ANDREA (VILLAFRANCA VERONESE) Per intervento falloso nei confronti di un calciatore avversario in azione di gioco.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
- LOBRANO GABRIELE (ILVAMADDALENA 1903)
- GRECO MARCO (SAN LUCA)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE
- TRUOSOLO NICOLAS (CITTA DI VARESE) Per avere, al termine della gara, rivolto espressioni offensive e minacciose all’indirizzo di un A.A.
- CHIAPPETTA FAUSTO (ILVAMADDALENA 1903) Per aver rivolto espressione offensiva all’indirizzo del Direttore di gara.
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
- FANCELLU RICCARDO (ATLETICO URI) Per avere, al termine della gara, colpito un calciatore avversario con un pugno al volto.
- JAH ABIB (ATLETICO URI) Per avere al termine della gara, colpito un calciatore avversario con due calci alla schiena. ( R A – R AA)
- MEJRI AHMED (ILVAMADDALENA 1903) Per avere, al termine della gara, colpito un calciatore avversario con un pugno al volto.
I AMMONIZIONE DIFFIDA
- ATZENI MIRKO (ATLETICO URI)
- DEMARCUS ANTONIO (ATLETICO URI)
- FADDA ALESSIO (ATLETICO URI)
- LORU LORENZO (ATLETICO URI)
- MANCA ANDREA LEONARDO (ATLETICO URI)
- MELIS LORENZO (ATLETICO URI)
- RAVOT SIMONE (ATLETICO URI)
- ARMA RACHID (BRENO)
- TRIGLIA ALESSANDRO (BRENO)
- CARNEVALE ANTONIO (CALCIO TERMOLI 1920)
- CORCIONE MARIO (CALCIO TERMOLI 1920)
- HUTSOL MARYAN (CALCIO TERMOLI 1920)
- RECCHIA PAOLO PIO (CALCIO TERMOLI 1920)
- SICIGNANO PIETRO (CALCIO TERMOLI 1920)
- BECCHI ANDREA (CASTANESE)
- URSO ALESSANDRO (CASTANESE)
- BONI FILIPPO (CITTA DI VARESE)
- FERRARIO CARLO EMANUELE (CITTA DI VARESE)
- MALINVERNO ANDREA (CITTA DI VARESE)
- MECCA BRYAN (CITTA DI VARESE)
- MONTICONE MATTIA NANNI (CITTA DI VARESE)
- PICCOLI GIANLUCA (CITTA DI VARESE)
- MANUZZI RICCARDO (CORREGGESE CALCIO1948 ARL)
- SIMONCELLI DANIELE (CORREGGESE CALCIO1948 ARL)
- ABBA NICCOLO (CREMA 1908 S.S.D.AR.L.)
- RECINO GIORGIO (CREMA 1908 S.S.D.AR.L.)
- DAFFONCHIO ALBERTO (DERTHONA FBC 1908)
- MANASIEV ZDRAVKO (DERTHONA FBC 1908)
- BESANA MORGAN (FOLGORE CARATESE A.S.D.)
- HYKA ENKEL (FOLGORE CARATESE A.S.D.)
- VALSECCHI PIETRO (FOLGORE CARATESE A.S.D.)
- MARCONATO MAURO (FRANCAVILLA SSDARL)
- COPPOLA FAUSTO (GRAVINA SOC.COOP.SP.DIL.)
- MANES ALESSANDRO (GRAVINA SOC.COOP.SP.DIL.)
- ZAPPACOSTA GIACOMO (GRAVINA SOC.COOP.SP.DIL.)
- BATTISTONI JACOPO (GROSSETO 1912 S.S.AR.L.)
- CRETELLA RICCARDO (GROSSETO 1912 S.S.AR.L.)
- CRIVELLARO STEFANO (GROSSETO 1912 S.S.AR.L.)
- MOSCATELLI RICCARDO (GROSSETO 1912 S.S.AR.L.)
- GENTILE MICHELE (ILVAMADDALENA 1903)
- MASTROMARINO FEDERICO (ILVAMADDALENA 1903)
- LICI ALEKSANDER (MOBILIERI PONSACCO)
- MARCUCCI ALESSANDRO (MOBILIERI PONSACCO)
- ROSSI DENNIS (MOBILIERI PONSACCO)
- CIANCIARUSO ANDREA (MOLFETTA CALCIO)
- CRISPINO DIAMANTE (MOLFETTA CALCIO)
- MARTINO GIANVINCENZO (MOLFETTA CALCIO)
- SALVEMINI EXAUCE (MOLFETTA CALCIO)
- CRESTANI ALEX (MONTECCHIO MAGGIORE SRL)
- PEZZUTI ALESSANDRO (MONTECCHIO MAGGIORE SRL)
- ZANELLA GREGORIO (MONTECCHIO MAGGIORE SRL)
- BANDEIRA DINIZ ARTHUR (NOCERINA CALCIO 1910)
- BASANISI ANDREA (NOCERINA CALCIO 1910)
- DAMA DAVIDE (PATERNO CALCIO)
- SAVERINO FRANCESCO PAOLO (PATERNO CALCIO)
- TRAORE IBRAHIM (PATERNO CALCIO)
- MANFRE CATALDI MATTEO (RAGUSA CALCIO)
- MEOLA FRANCESCO (RAGUSA CALCIO)
- PERTOSA ALESSIO (RAGUSA CALCIO)
- BONFINI RAIMONDO PIO (REAL AVERSA 1925)
- FORMICOLA GAETANO (REAL AVERSA 1925)
- PASSARIELLO GIULIANO (REAL AVERSA 1925)
- MAESANO CARMELO (SAN LUCA)
- MURDACA SEBASTIANO MANU (SAN LUCA)
- BIGOLIN CRISTIANO (SANT ANGELO)
- COSENTINO MAURIZIO (SANT ANGELO)
- FERRARA LUCA (SANT ANGELO)
- MELONI THOMAS (SANT ANGELO)
- FICINI FEDERICO (SCANDICCI 1908 SSD A RL)
- TACCONI GIACOMO (SCANDICCI 1908 SSD A RL)
- BREVI TOMMASO PIETRO (SPORTING CLUB TRESTINA)
- CECCUZZI EDOARDO (SPORTING CLUB TRESTINA)
- CENERINI FEDERICO (SPORTING CLUB TRESTINA)
- DI CATO MICHELE (SPORTING CLUB TRESTINA)
- ARTINI TOMMASO (TERRANUOVA TRAIANA)
- BEGA ALESSANDRO (TERRANUOVA TRAIANA)
- CEPPODOMO PIETRO (TERRANUOVA TRAIANA)
- BRACAGLIA ANDREA (VASTESE CALCIO 1902)
- DE CERCHIO ALESSIO (VASTESE CALCIO 1902)
- FORNARI JACOPO (VILLAFRANCA VERONESE)
- STANGHELLINI EDOARDO (VILLAFRANCA VERONESE)
- VETERE MATTEO (VILLAFRANCA VERONESE)
- BRIGHT KEVIN (1913 SEREGNO CALCIO S.R.L)
- DE BONO EMANUELE (1913 SEREGNO CALCIO S.R.L)
- PANATTI MICHEL (1913 SEREGNO CALCIO S.R.L)
- SANTAMBROGIO ALESSANDRO (1913 SEREGNO CALCIO S.R.L)
- SILENZI CHRISTIAN (1913 SEREGNO CALCIO S.R.L)
- VALTULINI GIOVANNI (1913 SEREGNO CALCIO S.R.L)
GARE DEL 21/ 5/2023
SOCIETA’
AMMENDA
- Euro 2.000,00 U.S. ANGRI 1927 Per avere propri sostenitori introdotto e utilizzato materiale pirotecnico (n.1 bengala e n.7 fumogeni) nel settore loro riservato. Per avere inoltre lanciato all’indirizzo della panchina ospite, alcuni sputi e n.2 bottigliette di plastica e delle aste di plastica di 50 cm sempre verso la panchina ospite. Inoltre, per avere persona non autorizzata riconducibile alla società sostato sul terreno di gioco durante lo svolgimento della gara. Sanzione così determinata anche in ragione della recidiva di cui al CU 135. ( R CDC )
- Euro 200,00 PORTOGRUARO CALCIO Per avere propri sostenitori acceso n.1 bengala e n.1 fumogeno nel proprio settore
- Euro 200,00 TORVISCOSA Per avere propri sostenitori acceso n.2 fumogeni nel proprio settore
DIRIGENTI
I AMMONIZIONE DIFFIDA
- DAUNNO ROSARIO (U.S. ANGRI 1927)
ALLENATORI
I AMMONIZIONE DIFFIDA
- FERAZZOLI FABRIZIO (POMEZIA CALCIO 1957)
- BRUNO ALESSANDRO (S.NICOLO NOTARESCO SRL)
- PITTILINO FABIO (TORVISCOSA)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
- GRUDINA ROK (TORVISCOSA)
CALCIATORI NON ESPULSI
I AMMONIZIONE DIFFIDA
- SOSSAI FABIO (POMEZIA CALCIO 1957)
- TETI LUCA (POMEZIA CALCIO 1957)
- BERTOIA MARCO (PORTOGRUARO CALCIO)
- FERRAMISCO GIANLUCA (PORTOGRUARO CALCIO)
- FRANCESCHINI DAMIANO (PORTOGRUARO CALCIO)
- ZAMUNER ANDREA (PORTOGRUARO CALCIO)
- CABELLA ANDREA (ROMA CITY FC)
- PERRONI MANOLO (ROMA CITY FC)
- PISANU MICHELE (ROMA CITY FC)
- BARTOLI EDOARDO (S.NICOLO NOTARESCO SRL)
- CARDINALI MATTIA (S.NICOLO NOTARESCO SRL)
- KUQI ARMAND (S.NICOLO NOTARESCO SRL)
- SCIMIA LUCA DANIEL (S.NICOLO NOTARESCO SRL)
- PRATOLINO FABRIZIO (TORVISCOSA)
- ZETTO FEDERICO (TORVISCOSA)
- ACOSTA PABLO ANDRES (U.S. ANGRI 1927)
- BARONE VINCENZO (U.S. ANGRI 1927)
- DELLA CORTE GIOVANNI (U.S. ANGRI 1927)
- SALL DEMBEL (U.S. ANGRI 1927)