ROMA. Il 17 maggio sono stati stabiliti i nuovi termini e le modalità per i tesseramenti dei calciatori professionisti in vista della prossima stagione sportiva. Stamane la Lega Nazionale Dilettanti ha ufficializzato le norme che invece riguarderanno il mondo dei dilettanti per i campionati 2021/22 stabilite nell’ultimo Consiglio Federale del 9 giugno.
VARIAZIONI DI TESSERAMENTO
Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di seguito riportati:
a) Calciatori “giovani dilettanti”
Il tesseramento dei calciatori “giovani dilettanti” (primo tesseramento o tesseramento a seguito di svincolo) può essere richiesto, in deroga all’art. 39 comma 1 delle N.O.I.F., fino a martedì 31 maggio 2022. La data di deposito telematico delle richieste (apposizione firma elettronica) presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.
b) Calciatori “non professionisti”
Il tesseramento di calciatori “non professionisti” (primo tesseramento o tesseramento a seguito di svincolo), può essere effettuato:
- da giovedì 1° luglio 2021 a giovedì 31 marzo 2022 (ore 19.00)
La data di deposito telematico delle richieste (apposizione firma elettronica) presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.
c) Stipulazione rapporto professionistico da parte di calciatori “non professionisti” – art. 113 N.O.I.F.
I calciatori tesserati per Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, che abbiano raggiunto l’età prevista dall’art. 28 delle N.O.I.F., possono sottoscrivere un contratto da professionista per società di Serie A, Serie B, Serie C e richiedere il conseguente tesseramento:
- da giovedì 1° luglio 2021 a sabato 31 luglio 2021 (ore 20.00) – autonoma sottoscrizione – Art. 113 delle N.O.I.F.
- da domenica 1° agosto 2021 a martedì 31 agosto 2021 (ore 20.00) – con consenso della società dilettantistica;
- da lunedì 3 gennaio 2022 a lunedì 31 gennaio 2022 (ore 20.00) – con consenso della società dilettantistica;
- La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.
TRASFERIMENTO CALCIATORI “GIOVANI DILETTANTI” E “NON PROFESSIONISTI” TRA CLUB DELLA LND
Il trasferimento di un calciatore “giovane dilettante” o “non professionista” nell’ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nei seguenti distinti periodi:
- da giovedì 1° luglio 2021 a venerdì 5 novembre 2021 (ore 19.00)
- da mercoledì 1° dicembre 2021 a giovedì 30 dicembre 2021 (ore 19.00)
Nell’ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.). Le liste di trasferimento, debitamente compilate a cura degli aventi titolo, devono essere depositate per via telematica presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e il Dipartimento Interregionale e Calcio Femminile di competenza ad opera della società cessionaria entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati.
TRASFERIMENTO CALCIATRICI “GIOVANI DILETTANTI” E “NON PROFESSIONISTE” TRA CLUB DELLA LND E DELLA DIVISIONE CALCIO FEMMINILE
Il trasferimento di una calciatrice “giovane dilettante” o “non professionista” da Società appartenente alla Divisione Calcio Femminile a Società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nei seguenti periodi:
- da giovedì 1° luglio 2021 a venerdì 5 novembre 2021 (ore 19.00)
- da mercoledì 1° dicembre 2021 a giovedì 30 dicembre 2021 (ore 19.00)
- Nella seconda ipotesi, le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).
Il trasferimento di una calciatrice “giovane dilettante” o “non professionista” da società appartenente alla LND a società appartenente alla Divisione Calcio Femminile può avvenire nei seguenti periodi:
- dal 1° luglio 2021 al 15 settembre 2021 (ore 19.00);
- dal 20 dicembre 2021 al 14 gennaio 2022 (ore 19.00).
- Nella seconda ipotesi, le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).
TRASFERIMENTI CALCIATORI “GIOVANI DILETTANTI” DA CLUB DELLA LND A CLUB PROFESSIONISTICI
Il trasferimento di un calciatore “giovane dilettante”, nei limiti di età di cui all’art. 100 delle N.O.I.F., da società dilettantistiche a società di Serie A, Serie B e Serie C può avvenire nei seguenti distinti periodi:
- da giovedì 1° luglio 2021 a martedì 31 agosto 2021 (ore 20.00);
- da lunedì 3 gennaio 2022 a lunedì 31 gennaio 2022 (ore 20.00).
- Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all’art. 39 delle N.O.I.F.
- Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.). La variazione di tesseramento deve essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.
TRASFERIMENTI CALCIATORI “GIOVANI DI SERIE” DA CLUB PROFESSIONISTICI A CLUB DELLA LND
Il trasferimento di un calciatore “Giovane di Serie” da società di Serie A, Serie B e Serie C a società dilettantistiche, può avvenire nei seguenti distinti periodi:
- da giovedì 1° luglio 2021 a martedì 31 agosto 2021 (ore 20.00);
- da lunedì 3 gennaio 2022 a lunedì 31 gennaio 2022 (ore 20.00).
- Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all’art. 39 delle N.O.I.F..
- Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).
Le liste di trasferimento sono redatte, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della Società cessionaria. La data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica), sempre ad opera della Società cessionaria, della richieste di tesseramento presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.
RISOLUZIONE CONSENSUALE TRASFERIMENTI E CESSIONI A TITOLO TEMPORANEO – ART. 103 BIS
N.O.I.F.
La risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo, intervenuti fra Società dilettantistiche per i calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti”, deve avvenire nel rispetto dell’art. 103 bis, comma 5, delle N.O.I.F. Il calciatore “Giovane Dilettante”, trasferito a titolo temporaneo a Società professionistica e successivamente rientrato alla originaria Società dilettantistica cedente nel rispetto della tempistica di cui al precedente punto 3, lett. b), potrà essere nuovamente trasferito a Società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti entro il 31 Marzo 2022 (ore 19.00). Le liste di trasferimento del calciatore “Giovane Dilettante”, debitamente compilate a cura degli aventi titolo, devono essere depositate per via telematica presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e il Dipartimento Interregionale e Calcio Femminile di competenza ad opera della società cessionaria entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati.
TESSERAMENTO CALCIATORE PROFESSIONISTA CHE HA RISOLTO PER QUALSIASI RAGIONE IL CONTRATTO
Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento di calciatori italiani e stranieri che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale nel seguente periodo:
- da giovedì 1° luglio 2021 a martedì 1° febbraio 2022 (ore 20.00)
E’ fatto salvo quanto previsto dall’art. 40 quater e all’art.40 quinquies delle N.O.I.F.. Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso la piattaforma telematica della LND (apposizione della firma elettronica). Il tesseramento decorre dalla data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati. Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.
CALCIATORE FEDERAZIONE ESTERA E PRIMO TESSERAMENTO STRANIERI MAI TESSERATI ALL’ESTERO
a) Calciatori stranieri
Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro il 1° febbraio 2022, e schierare in campo calciatori stranieri, sia extra-comunitari che comunitari, provenienti da Federazioni estere, nei limiti e alle condizioni di cui agli artt. 40 quater e 40 quinquies delle N.O.I.F.. Ai sensi del Regolamento FIFA sullo Status e il Trasferimento dei Calciatori è fatto divieto alle Società dilettantistiche di acquisire a titolo temporaneo calciatori provenienti da Federazione estera. Fatto salvo quanto previsto all’art. 40 quinquies delle N.O.I.F., i calciatori stranieri residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della LND sono parificati, ai fini del tesseramento, dei trasferimenti e degli svincoli, ai calciatori italiani. Tali richieste di tesseramento devono essere depositate all’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza del tesseramento è stabilita, ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.. A partire dalla stagione sportiva successiva al suddetto tesseramento, le richieste di tesseramento dovranno essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati, la Divisione e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, ai sensi degli artt. 40 quater e 40 quinquies delle NOIF. Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista. A decorrere dal 1° gennaio 2021, i calciatori con cittadinanza britannica sono considerati cittadini di Paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E. e, pertanto, per il loro tesseramento dovranno applicarsi, ai sensi degli artt. 40 quater e 40 quinquies, i criteri per il tesseramento, in favore di Società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti, di calciatori cittadini di Paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E.
b) Calciatori italiani
Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro entro martedì 1° febbraio 2022, di calciatori italiani provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da professionista, nonché richiedere il tesseramento, entro giovedì 31 marzo 2022, di calciatori italiani dilettanti provenienti da Federazioni estere. E’ fatto salvo quanto previsto all’art. 40 quater, comma 2, delle N.O.I.F. e all’art. 40 quinquies, comma 4, delle N.O.I.F. Le richieste di tesseramento di calciatori italiani provenienti da Federazione estera devono essere depositate all’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della FIGC. Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.
TERMINI ANNUALI RICHIESTA DALLE NORME REGOLAMENTARI
Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:
a) Conversione del trasferimento temporaneo in trasferimento definitivo – Art. 101 comma 5 delle N.O.I.F.
Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo. Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato nei seguenti periodi:
- Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “giovani di serie” da società professionistiche a società dilettantistiche:
- da lunedì 3 gennaio 2022 a lunedì 31 gennaio 2022 (ore 20.00).
- Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “giovani dilettanti” da società dilettantistiche a società professionistiche:
- da lunedì 3 gennaio 2022 a lunedì 31 gennaio 2022 (ore 20.00).
- Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti” tra società dilettantistiche:
- da giovedì 1° luglio 2021 a venerdì 5 novembre 2021 (ore 19.00)
- da mercoledì 1° dicembre 2021 a giovedì 30 dicembre 2021 (ore 19.00)
b) Art. 107 delle N.O.I.F. (Svincolo per rinuncia)
Le liste di svincolo da parte di società dilettantistiche per calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti”, devono essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza entro i termini sotto indicati:
- da giovedì 1° luglio 2021 a venerdì 30 luglio 2021 (ore 19.00) (vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica – sempre che
le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati). - Liste di svincolo suppletive:
- da mercoledì 1° dicembre 2021 a giovedì 16 dicembre 2021 (ore 19.00) (vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica – sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati). Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data da venerdì 17 dicembre 2021.
c) Art. 117 comma 5 delle N.O.I.F.
Un eventuale nuovo contratto da professionista a seguito di risoluzione del rapporto contrattuale conseguente a retrocessione della società dal Campionato Serie C della Stagione Sportiva 2020/2021 al Campionato Nazionale Serie D, può essere sottoscritto:
- da giovedì 1° luglio 2021 a martedì 31 agosto 2021 (ore 20.00) – autonoma sottoscrizione
- da lunedì 3 gennaio 2022 a lunedì 31 gennaio 2022 (ore 20.00) – con consenso della società dilettantistica
La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.
d) Art. 108 delle N.O.I.F. (svincolo per accordo)
Il deposito degli accordi di svincolo, presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, dovrà avvenire entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre martedì 15 giugno 2022 (ore 19.00). Gli Organi federali competenti provvederanno allo svincolo a far data da venerdì 1° luglio 2022.
MODALITA’ E TERMINI INVIO LISTE DI SVINCOLO CALCIATORI “GIOVANI”
Art. 107 delle N.O.I.F. (svincolo per rinuncia)
I calciatori “Giovani” tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre possono essere inclusi in lista di svincolo da trasmettere per via telematica ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti:
- mercoledì 1° dicembre 2021 a giovedì 16 dicembre 2021 (ore 19.00) (vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica – sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati). Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data da venerdì 17
dicembre 2021.
TERMINI E MODALITA’ PER LE VARIAZIONI DI ATTIVITA’
Art.118 delle N.O.I.F.
Per la Stagione Sportiva 2021/2022, il termine fissato per l’invio o il deposito delle richieste di variazione di attività ai sensi dell’art.118 delle N.O.I.F. è da giovedì 1° luglio 2021 a venerdì 5 novembre 2021 (ore 19.00).