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Tesseramenti calciatori Serie A stagione 2022/23, ecco tutto quello che c’è da sapere

Ecco tutte le regole sui tesseramenti dei calciatori Serie A in vista della prossima stagione sportiva, di seguito le modifiche definite dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio nell'ultimo Consiglio Federale.

scritto da La redazione RdC
31/05/2022 17:24:46
in Calciomercato, Serie A
Tempo di lettura: 12 minuti
110 4
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Home Calciomercato
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ROMA. Nell’ultimo Consiglio Federale sono stati stabiliti i nuovi termini e le modalità per i tesseramenti dei calciatori Serie A in vista della stagione sportiva 2022/23. Ecco di seguito tutte le norme:

DATE CALCIOMERCATO PROFESSIONISTI 2022/23

TESSERAMENTI CALCIATORI SERIE A STAGIONE 2022/23

Accordi preliminari

Richiamata la normativa di cui all’artt. 105 e 105 bis commi 1 e 2 e delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., è consentito alle società, ai calciatori, agli allenatori e a preparatori atletici con contratto in scadenza al 30 giugno 2022, di stipulare e depositare presso la piattaforma telematica federale accordi preliminari da lunedì 23 maggio 2022 e fino a giovedì 30 giugno 2022, purché tali accordi non interessino società e calciatori, allenatori e preparatori atletici dello stesso campionato e/o dello stesso girone in costanza di svolgimento dei campionati stessi. I preliminari pervenuti dopo il 30 giugno 2022 saranno passati agli atti privi di efficacia.

Opzioni e controopzioni – artt. 101/6, 103/2 e N.O.I.F.

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L’esercizio dei diritti di opzione e controopzione previsti nei trasferimenti e nelle cessioni di contratto annuali e nelle cessioni di contratto biennali (ove non sia previsto il diritto di controopzione) relativi alla stagione sportiva 2021/2022 e nelle cessioni di contratto biennali relative alla stagione sportiva 2020/2021 deve essere effettuato:

  • da mercoledì 15 giugno a venerdì 17 giugno 2022, per le opzioni;
  • da sabato 18 giugno a lunedì 20 giugno 2022, per le controopzioni.

L’esercizio del diritto di opzione e controopzione deve essere effettuato utilizzando l’apposito modulo digitale generato dal portale federale. A pena di nullità tale modulo deve essere depositato, attraverso la piattaforma telematica federale nei predetti termini e, qualora la società controparte appartenga alla Lega Nazionale Dilettanti, inviato a mezzo PEC alla stessa per conoscenza e al Dipartimento o Comitato della società cedente. Il visto di esecutività viene rilasciato soltanto dopo l’accertamento delle condizioni di cui alla presente normativa e a quella in essa richiamata. I diritti di opzione previsti nelle cessioni di contratto temporanee biennali stipulate nella campagna trasferimenti della stagione sportiva 2021/2022, ove non sia previsto il diritto di controopzione, possono essere esercitati:

  • da venerdì 1 luglio 2022 a giovedì 1 settembre 2022 (ore 20.00)

I diritti di opzione previsti nelle cessioni di contratto temporanee biennali stipulate nella campagna trasferimenti della stagione sportiva 2021/2022, ove non sia previsto il diritto di controopzione, e nei trasferimenti e nelle cessioni di contratto temporanei (anche biennali) stipulati nel primo periodo della campagna trasferimenti 2022/2023, ove non sia previsto il diritto di controopzione, possono essere esercitati:

  • da lunedì 2 gennaio a martedì 31 gennaio 2023 (ore 20.00)

Esercizio della società cessionaria di prolungare unilateralmente la cessione temporanea di contratto di un ulteriore stagione sportiva (art. 103 comma 7 N.O.I.F.)

  • da mercoledì 15 giugno a venerdì 17 giugno 2022

L’esercizio di prolungare unilateralmente deve essere effettuato utilizzando esclusivamente l’apposito modulo digitale generato dal portale federale. Il visto di esecutività viene rilasciato soltanto dopo l’accertamento delle condizioni di cui alla presente normativa e a quella in essa richiamata.

Variazioni di tesseramento

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini seguenti:

  • a) Calciatori “Giovani di Serie” – art. 39/1 N.O.I.F.
    • Il tesseramento dei calciatori “Giovani di Serie” (primo tesseramento, tesserati come “giovani” per la medesima società professionistica che ne richiede il tesseramento come “giovane di serie” e/o svincolati a qualsiasi titolo) può essere richiesto in deroga all’art. 39, comma 1 delle N.O.I.F., fino a mercoledì 31 maggio 2023. La data di deposito delle richieste presso la piattaforma federale telematica stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento, fatto salvo quanto diversamente previsto per le ipotesi di cui all’art. 40 comma 3 e comma 3 bis delle NOIF.
  • b) Calciatori Professionisti – art. 39/3 N.O.I.F.
    • Fatto salvo quanto previsto al successivo punto 12, la richiesta di tesseramento di calciatori professionisti di seguito indicati dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:
      • b1) Calciatori professionisti con precedente rapporto scaduto entro il 30 giugno 2022 o risolto a causa della non ammissione al campionato di competenza della società di appartenenza, nonché calciatori professionisti svincolati entro il 30 giugno 2022 o calciatori Giovani di Serie, giovani dilettanti e non professionisti svincolati ex artt. 32 bis, 42, 107 108, 109, 110 e 114 comma 4 delle N.O.I.F.:
        • da venerdì 1 luglio 2022 a venerdì 31 marzo 2023
      • b2) Calciatori professionisti con precedente rapporto, risolto ai sensi dell’articolo 117 N.O.I.F.:
        • da venerdì 1 luglio 2022 a giovedì 1 settembre 2022 (ore 20.00)
        • da lunedì 2 gennaio a martedì 31 gennaio 2023 (ore 20.00)
    • Un eventuale nuovo contratto da professionista a seguito di risoluzione del rapporto contrattuale conseguente a retrocessione della società dal Campionato Serie C della stagione sportiva 2021/2022 al Campionato Nazionale Serie D, può essere sottoscritto:
      • da venerdì 1 luglio 2022 a giovedì 1 settembre 2022 (ore 20.00) – autonoma sottoscrizione
      • da lunedì 2 gennaio a martedì 31 gennaio 2023 (ore 20.00) – con consenso della società dilettantistica
  • c) Stipulazione contratto professionistico da parte di calciatori “non professionisti” – art. 113 N.O.I.F.
    • I calciatori tesserati per Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, che abbiano raggiunto l’età prevista dall’art. 28 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., possono sottoscrivere un contratto da professionista e richiedere il conseguente tesseramento:
      • da venerdì 1 luglio a domenica 31 luglio 2022 (ore 20.00) – autonoma sottoscrizione;
      • da lunedì 1 agosto a giovedì 1 settembre 2022 (ore 20.00) – con consenso della società dilettantistica;
      • da lunedì 2 gennaio a martedì 31 gennaio 2023 (ore 20.00) – con consenso della società dilettantistica
      • La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

Trasferimenti calciatori “Giovani di Serie” o “Giovani Dilettanti” – artt. 100, 101 e 104 N.O.I.F.

Il trasferimento di un calciatore “Giovane di Serie” tra Società Professionistiche e il trasferimento di un calciatore “Giovane Dilettante” o non professionista nei limiti di età di cui all’art. 100 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. da società dilettantistiche a società professionistiche può avvenire ed essere depositato presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

  • da venerdì 1 luglio 2022 a giovedì 1 settembre 2022 (ore 20.00)
  • da lunedì 2 gennaio a martedì 31 gennaio 2023 (ore 20.00)
  • Nei periodi di cui sopra il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui agli articoli 100, 101 e 104 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.

Cessione di contratto stipulato con calciatori professionisti – artt. 95, 102, 103 e 104 N.O.I.F.

La cessione di un contratto stipulato con calciatore professionista (art. 102 delle N.O.I.F.) può avvenire nei seguenti periodi:

  • da venerdì 1 luglio 2022 a giovedì 1 settembre 2022 (ore 20.00)
  • da lunedì 2 gennaio a martedì 31 gennaio 2023 (ore 20.00)

Nei periodi di cui sopra, la cessione deve avvenire nel rispetto delle norme di cui agli artt. 95, 102, 103 e 104 delle N.O.I.F. La cessione di contratto dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini. Per le cessioni di contratto all’estero, si applicheranno i termini stabiliti dalle finestre di mercato delle Federazioni di destinazione.

Calciatori provenienti da Federazione Estera e primo tesseramento alla F.I.G.C. di calciatori mai tesserati all’estero

  • a) Fermi restando gli adempimenti previsti dalla normativa di cui al Regolamento FIFA sullo Status e i trasferimenti dei calciatori, la richiesta di tesseramento di calciatori “professionisti” provenienti da Federazione estera (con lo status di dilettante o con quello di professionista) dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:
    • da venerdì 1 luglio 2022 a giovedì 1 settembre 2022 (ore 20.00)
    • da lunedì 2 gennaio a martedì 31 gennaio 2023 (ore 20.00)
    • Il mancato deposito della richiesta di tesseramento secondo le modalità sopra indicate comporterà il rigetto della richiesta di tesseramento.
  • b) La prima richiesta di tesseramento di calciatori “professionisti” mai tesserati all’estero dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:
    • da venerdì 1 luglio 2022 a giovedì 1 settembre 2022 (ore 20.00)
    • da lunedì 2 gennaio a martedì 31 gennaio 2023 (ore 20.00)
  • c) La richiesta di tesseramento di calciatori “professionisti” provenienti da Federazione estera con rapporto scaduto nella precedente stagione sportiva della Federazione di provenienza terminata entro domenica 31 luglio 2022 dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nel seguente periodo:
    • da venerdì 1 luglio 2022 a venerdì 31 marzo 2023
  • d) La richiesta di tesseramento di calciatori “Giovani di Serie” provenienti da Federazione estera dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nel seguente periodo:
    • da venerdì 1 luglio 2022 a mercoledì 31 maggio 2023
  • e) La prima richiesta di tesseramento alla F.I.G.C. di calciatori “Giovani di Serie” mai tesserati all’estero dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nel seguente periodo:
    • da venerdì 1 luglio 2022 a mercoledì 31 maggio 2023
  • I calciatori “Giovani di Serie” tesserati ai sensi delle lettere d) ed e) possono acquisire lo status di “professionista” a partire dalla prima finestra trasferimenti successiva alla data di decorrenza del tesseramento come giovane di serie. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Comunicato Ufficiale si fa rinvio alle N.O.I.F. e al Regolamento F.I.F.A. sullo Status e sul Trasferimento dei Calciatori in vigore.

Risoluzione di accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori “Giovani di Serie” o di cessioni di contratto a titolo temporaneo di calciatori professionisti – art. 103 bis N.O.I.F.

La risoluzione può avvenire nei seguenti periodi:

  • da venerdì 1 luglio 2022 a giovedì 1 settembre 2022 (ore 20.00) esclusivamente per le cessioni di contratto temporanee biennali avvenute nella precedente stagione sportiva;
  • da lunedì 2 gennaio 2023 a martedì 31 gennaio 2023 (ore 20.00) ad eccezione delle cessioni di contratto e dei trasferimenti avvenuti nel secondo periodo della campagna trasferimenti della stagione sportiva 2022/2023).
  • La risoluzione dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

Diritto di recesso dal trasferimento temporaneo o dalla cessione temporanea di contratto (art. 103 bis, commi 3 e 4, N.O.I.F.)

  • da venerdì 1 luglio 2022 a mercoledì 17 agosto 2022 (ore 20.00) esclusivamente per le cessioni di contratto temporanee biennali avvenute nella precedente stagione sportiva;
  • da lunedì 2 gennaio 2023 a mercoledì 18 gennaio 2023 (ore 20.00) ad eccezione delle cessioni di contratto e dei trasferimenti avvenuti nel secondo periodo della campagna trasferimenti della stagione sportiva 2022/2023).

L’esercizio del diritto di recesso deve essere effettuato utilizzando esclusivamente l’apposito modulo digitale generato dal portale federale. A pena di nullità tale modulo deve essere depositato nei predetti termini presso la piattaforma federale telematica. A pena di nullità, il predetto modulo dovrà essere inviato a mezzo raccomandata a/r o mezzo equipollente al calciatore.

Conversione del trasferimento temporaneo o della cessione temporanea di contratto in trasferimento definitivo o cessione definitiva di contratto (art. 101, comma 5, e 103, comma 8, N.O.I.F.)

  • da venerdì 1 luglio 2022 a giovedì 1 settembre 2022 (ore 20.00) esclusivamente per le cessioni di contratto temporanee biennali avvenute nella precedente stagione sportiva;
  • da lunedì 2 gennaio a martedì 31 gennaio 2022 (ore 20.00) ad eccezione delle cessioni di contratto e dei trasferimenti avvenuti nel secondo periodo della campagna trasferimenti della stagione sportiva 2022/2023.

Tesseramento in deroga calciatori professionisti con rapporto scaduto, consensualmente risolto e/o la cui risoluzione sia stata deliberata in via definitiva dal competente Organo di Giustizia entro la fine di uno dei due periodi di campagna trasferimenti

Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento FIFA in materia di Status e trasferimento dei calciatori, le società, nei termini sotto riportati, possono avanzare istanza di tesseramento di massimo 2 calciatori professionisti, il cui rapporto con la precedente società sia scaduto, consensualmente risolto e/o la cui risoluzione sia stata deliberata in via definitiva dal competente Organo di Giustizia entro la fine di uno dei due periodi di campagna trasferimenti. Qualora detti calciatori provengano da Federazione estera, restano ferme ed impregiudicate le limitazioni dettate annualmente dal Consiglio Federale per i calciatori cittadini di paesi non aderenti alla UE e alla EEE.

La richiesta di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

  • a) Contratto scaduto, consensualmente risolto e/o la cui risoluzione sia stata deliberata in via definitiva dal competente Organo di Giustizia da venerdì 1 luglio 2022 alla fine del primo periodo di campagna trasferimenti:
    • da venerdì 2 settembre 2022 a martedì 13 dicembre 2022(ore 20.00)
    • da mercoledì 1 febbraio 2023 a venerdì 24 febbraio 2023 (ore 20.00)
  • b) Contratto scaduto, consensualmente risolto e/o la cui risoluzione sia stata deliberata in via definitiva dal competente Organo di Giustizia da venerdì 2 settembre 2022 alla fine del secondo periodo di campagna trasferimenti:
    • da mercoledì 1 febbraio 2023 a venerdì 24 febbraio 2023 (ore 20.00)
  • c) In deroga all’art. 6.1 del Regolamento FIFA sullo status e trasferimento dei calciatori, un professionista il cui contratto è terminato e/o risolto per comprovati motivi legati all’emergenza epidemiologica COVID-19 ha il diritto di essere tesserato al di fuori dei periodi di tesseramento annuali fissati dalla Federazione, indipendentemente dalla data di scadenza o di risoluzione del contratto.

Modalità di liquidazione dei rapporti connessi alla campagna trasferimenti e tesseramenti tra le società di Serie A, tra quelle di Serie B e tra società di Serie A e Serie B

I rapporti connessi alla campagna trasferimenti e tesseramenti tra le società di Serie A, tra quelle di Serie B e tra quelle di Serie A e Serie B verranno definiti per la parte economica fissa, in compensazione tramite la Lega di competenza, secondo quanto disposto al precedente punto 15. I premi e/o indennizzi, in deroga a quanto previsto dagli artt. 100, comma 3 e 4; 101, comma 7; 102, comma 5 e 103, comma 3 delle NOIF, potranno essere regolati direttamente fra le parti e non in stanza di compensazione, purché sia espressamente previsto nell’accordo di trasferimento. In tale caso, i premi e/o indennizzi non potranno comunque superare il 50% dell’importo complessivo dell’operazione. Il relativo diritto di credito maturerà, trascorsi 30 giorni dalla data del verificarsi della condizione sospensiva ad esso apposta, salvo diverso accordo scritto fra le parti depositato in Lega. L’avvenuto pagamento diretto dei premi e/o indennizzi dovrà in ogni caso essere comunicato alla LNPA o alla LNPB dalla società debitrice entro 5 giorni dal suo verificarsi. I saldi passivi annuali o pluriennali conseguenti ai premi e/o indennizzi (esclusi quelli in deroga) e/o ai premi e/o indennizzi inseriti in accordi stipulati tra le Società di Serie A, tra quelle di Serie B e tra quelle di Serie A e Serie B, devono essere obbligatoriamente assistiti dalle garanzie previste dal successivo punto 17, eventualmente anche in combinazione tra loro, da prestarsi alla LNPA o alla LNPB entro il termine perentorio del 30 giugno della stagione sportiva in cui si verifica la condizione prevista. È ammesso diverso accordo scritto fra le parti da depositarsi in Lega (utilizzando esclusivamente gli appositi moduli predisposti dalla LNPA e dalla LNPB), che preveda la prestazione delle suddette garanzie entro il primo termine successivo al suddetto 30 giugno fissato annualmente dal Consiglio Federale, per le società di Serie A e per le società di Serie B, al fine di effettuare gli adempimenti relativi alla copertura dei saldi passivi annuali o pluriennali.

L’obbligo di trasformare una cessione temporanea di contratto in definitiva ai sensi dell’art. 103, comma 3 bis, delle NOIF, previsto negli accordi stipulati tra le Società di Serie A, tra quelle di Serie B e tra quelle di Serie A e Serie B, deve attuarsi (anche in caso di prestiti biennali), in deroga a quanto previsto dal punto 15 lett. I), il primo giorno della finestra di mercato immediatamente successiva a quella in cui si verifica la condizione sospensiva apposta all’obbligo di cui all’art. 103, comma 3 bis, delle NOIF. I rapporti economici tra le società di Serie A, tra quelle di Serie B e tra quelle di Serie A e Serie B connessi a quanto precede verranno definiti, in compensazione tramite la Lega di competenza, secondo quanto disposto al precedente punto 15. Per le società la contabilizzazione avviene sempre all’avveramento della condizione sospensiva. I saldi passivi annuali o pluriennali conseguenti all’attuazione dell’obbligo di trasformare la cessione temporanea in definitiva, inserito negli accordi stipulati successivamente al presente C.U. tra le Società di Serie A, tra quelle di Serie B e tra quelle di Serie A e Serie B, devono essere obbligatoriamente assistiti dalle garanzie previste dal successivo punto 17, eventualmente anche in combinazione tra loro, da prestarsi alla LNPA o alla LNPB:

  • (a) entro il primo termine successivo alla data di chiusura della finestra invernale di mercato, fissato annualmente dal Consiglio Federale per la effettuazione degli adempimenti relativi alla copertura dei medesimi saldi, se la condizione sospensiva apposta all’obbligo di cui all’art. 103, comma 3 bis, delle NOIF si è verificata prima dell’apertura della finestra invernale di mercato, ovvero;
  • (b) entro il termine del 30 giugno della stagione sportiva in corso al momento del verificarsi della suddetta condizione sospensiva, se quest’ultima interviene durante o dopo la finestra invernale di mercato. È ammesso diverso accordo scritto fra le parti, da depositarsi in Lega, che preveda la prestazione delle suddette garanzie entro il primo termine successivo al suddetto 30 giugno, fissato annualmente dal Consiglio Federale, per le società di Serie A e per le società di Serie B, al fine di effettuare gli adempimenti relativi alla copertura dei saldi passivi annuali o pluriennali.
Tags: CalciomercatoSerie A
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