NAPOLI. Nella giornata di ieri il Tribunale Federale Territoriale si è espresso in merito ad alcuni procedimenti in essere per diversi club della Campania, a tal proposito di seguito riportiamo il dispositivo che coinvolge Pomigliano Calcio e Saviano Calcio:
DISPOSITIVO TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE
Fasc.105 Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone; Dott. C. Marano; Avv. M. Lojacono; Avv. V. Pannone.
Proc. 9329/838 pfi21-22/PM/rn del 13.10.2022.
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: il sig. Salvatore Violetti, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. Pomigliano: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere consentito al sig. Francesco Ferullo, all’epoca dei fatti soggetto tesserato per la A.S.D. Pomigliano ed iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC in qualità di preparatore atletico, di svolgere l’attività di Allenatore in seconda della prima squadra della società dallo stesso rappresentata in assenza dell’abilitazione prescritta dal Settore Tecnico della F.I.G.C.; il sig. Francesco Ferullo, all’epoca dei fatti preparatore atletico tesserato per la A.S.D. Pomigliano: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 39, comma 1 lett. d), del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto l’attività di allenatore in seconda della squadra della società A.S.D. Pomigliano in assenza della relativa abilitazione prescritta dal Settore Tecnico F.I.G.C., scaduta in data 31.12.2018; il sig. Raffaele Carrella, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della ASC. D. Saviano 1960: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, consentito che il sig. Pasquale Fiorillo svolgesse le mansioni di massaggiatore della squadra, nonostante lo stesso non fosse tesserato; il sig. Pasquale Fiorillo, all’epoca dei fatti soggetto non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della ASC. D. Saviano 1960: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 33, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico F.I.G.C. per avere svolto l’attività e le mansioni di massaggiatore della squadra della ASC. D. Saviano, in assenza di tesseramento per tale società; la società ASD Pomigliano a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Salvatore Violetti e Francesco Ferullo, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione; la società ASC. D. Saviano 1960 a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Raffaele Carrella e Pasquale Fiorillo, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.
Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all’esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.
P.Q.M.
ritiene di applicare a seguito di patteggiamento per il Presidente Sig. Salvatore Violetti della società Saviano la sanzione di mesi due (2) e gironi venti (20) di inibizione; per il Presidente Sig. Raffaele Carrella della società Saviano, la sanzione di mesi due (2) e gironi venti (20) di inibizione; per il Sig. Pasquale Fiorillo massaggiatore della società Saviano, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per la società ASC. D. Saviano 1960 € 534,00 di ammenda. Ritiene inoltre di applicare per il Sig. Francesco Ferullo allenatore in seconda della società Asd Pomigliano la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società ASD Pomigliano € 600,00 di ammenda.