ROMA. Il Presidente Federale in virtù della necessità di modificare gli artt. 31, 32 e 32 bis delle NOIF in materia di vincolo sportivo, e della delega conferita dal Consiglio Federale del 18 maggio scorso, ha deliberato le seguenti modifiche d’intesa col Vice Presidente Vicario e il Presidente della LND.
MODIFICHE VINCOLO SPORTIVO
TITOLO Vl – I CALCIATORI
Art. 31 I “giovani”
Sono qualificati “giovani” i calciatori e le calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto l’ottavo anno e che all’inizio della stagione sportiva non abbiano compiuto il 16° anno. I calciatori/calciatrici “giovani” possono essere tesserati per società associate nelle Leghe ovvero per società che svolgono attività esclusiva nel Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica e nella Divisione Calcio Femminile. Il calciatore/calciatrice “giovane”, è vincolato/a alla società per la quale è tesserato/a per la sola durata della stagione sportiva, al termine della quale è libero/a di diritto.
Norme transitorie
La modifica al comma 1 entra in vigore dal 1° luglio 2022, salvo quanto previsto nelle disposizioni successive. Nella stagione sportiva 2022/2023, le società di Puro settore giovanile possono tesserare con vincolo annuale calciatori/calciatrici nati nel primo semestre dell’anno 2006. Nella stagione sportiva 2023/2024, le società di Puro settore giovanile possono tesserare con vincolo annuale calciatori/calciatrici nati nel primo semestre dell’anno 2007.
Art. 32
I “giovani dilettanti”
I calciatori/calciatrici:
- a) che in corso di stagione compiono il 16° anno di età possono assumere con la società della Lega Nazionale Dilettanti o con le società di Serie B della Divisione Calcio Femminile, per la quale sono già tesserati/e vincolo di tesseramento sino al termine della stagione sportiva entro la quale abbiano anagraficamente compiuto il 24° anno di età, acquisendo la qualifica di “giovani dilettanti”.
- b) che al 1° luglio abbiano già compiuto il 16° anno di età anno di età assumeranno con la società della Lega Nazionale Dilettanti o con le società di Serie B della Divisione Calcio Femminile per la quali si tesserano, vincolo di tesseramento sino al termine della stagione sportiva entro la quale abbiano anagraficamente compiuto il 24° anno di età, acquisendo la qualifica di “giovani dilettanti”.
Norme transitorie
La modifica al comma 1 entra in vigore dal 1° luglio 2022, salvo quanto previsto nelle disposizioni successive. Nella stagione 2022/2023, per i calciatori/calciatrici nati nel primo semestre dell’anno 2006, è consentito assumere il vincolo anche per una sola stagione sportiva, al termine della quale sono liberi/e di diritto. Nella stagione 2023/2024, per i calciatori/calciatrici nati nel primo semestre dell’anno 2007, è consentito assumere il vincolo anche per una sola stagione sportiva, al termine della quale sono liberi/e di diritto.
Art. 32 bis
Durata del vincolo di tesseramento e svincolo per decadenza
I calciatori e le calciatrici, che entro il termine della stagione sportiva in corso, abbiano anagraficamente compiuto ovvero compiranno il 24° anno di età, possono chiedere ai Comitati ed alle Divisioni di appartenenza, con le modalità specificate al punto successivo, lo svincolo per decadenza del tesseramento, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di accordi economici pluriennali previsti al punto 7 del successivo articolo 94 ter e ai punti 2 e 8 dell’art. 94 quinquies, nonché all’art. 94 septies. Qualora i calciatori o le calciatrici siano tesserati, con la medesima società, sia per l’attività di Calcio a 11 sia per l’attività di Calcio a 5, potranno svincolarsi dalla stessa società, separatamente, per le singole attività.
Norma transitoria
La modifica al comma 1 entra in vigore:
- a) dal 1° luglio 2022 per i vincoli assunti ai sensi del nuovo comma 1 dell’art. 32 delle N.O.I.F.;
- b) dal 1° luglio 2023 per i vincoli assunti ai sensi del comma 1 dell’art. 32 delle N.O.I.F., vigente fino al 30 giugno 2022. In tal caso le istanze di svincolo possono essere presentate dal 15 giugno 2023 al 15 luglio 2023.